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MUD 2024: la scadenza è il 1° luglio 2024
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Registri e Formulari rifiuti, modificate le sanzioni previste. Art. 258, comma 9-bis TUA
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SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE, 14 NOVEMBRE 2023 N. 45730.
ACQUE-SCARICHI-IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE AUTORIZZATO- SUPERAMENTO DEI LIMITI TABELLARI INDICATI NELL’Allegato 5 PARTE III DEL DLGS 152/2006.
La corte di Cassazione con sentenza del 14 novembre 2023 n. 45730 ha annullato la condanna del titolare di un impianto di acque reflue urbane che aveva effettuato lo scarico dei liquami provenienti dalla rete fognaria urbana.
La condanna scaturiva dall’accertamento del riversamento nel torrente di acque provenienti dalla rete fognaria urbana che superavano i limiti, in relazione a determinate sostanze della tabella 3 dell’allegato 5 Parte III del DLGS 152/2006.
La Corte Suprema ha ritenuto, invece che, il superamento dei limiti tabellari integra il reato di cui all’art. 137, comma 5 del D.Lgs 152/2006, soltanto nel caso in cui esso riguardi le sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 alla Parte Terza, diversamente rilevando un mero illecito amministrativo, pertanto, affinché si configuri un reato sono necessarie 2 condizioni:
- Lo scarico su corpo idrico di acque reflue industriali;
- Che le acque reflue industriali devono contenere sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 alla Parte del Terza del Dlgs 152 del 2006, con superamento dei valori limiti indicati nella tabella 3.
La tabella 5 indica sostanze quali: arsenico, cadmio, cromo totale ed esavalente, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, fenoli, oli minerali persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera persistenti, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati) pesticidi fosforiti, composti organici dello stagno, sostanze classificate contemporaneamente “cancerogene” e “pericolose per l’ambiente acquatico”, ai sensi del Dlgs n. 52 del 1997 e successive modifiche.
Nel torrente, oggetto di accertamento, tali sostanze non sono state rilevate dall’ARPA .
In altri termini, poichè le sostanze rilevate dall’ARPA per i parametri di odore, Sst, Cod, Bod5, azoto ammoniacale, escherichia coli, non figurano nella tabella 5 del Dlgs 152/2006, il fatto in esame non configura come reato.
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Ammenda da 1.000 a 10.000 €. per rifiuti pericolosi la pena è aumentata fino al doppio.
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Albo Gestori Ambientali: versamento del diritto annuale entro il 30 aprile
Ricorre, entro il 30 aprile, l’obbligo del pagamento del diritto annuo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per tutte le imprese che effettuano attività di trasporto rifiuti, in conto proprio e/o in conto terzi, trasporto transfrontaliero, intermediazione, bonifica siti contaminati e bonifica siti contaminati da amianto, nonché trasporto e raggruppamento RAEE.
L’ammontare del diritto varia in base alla categoria ed alla classe a cui l’impresa è iscritta.
Categorie 1,4,5,6,7 e 8
CLASSE EURO
A 1.800,00
B 1.300,00
C 1.000,00
D 750,00
E 350,00
F 150,00
Categorie 9 e 10
CLASSE EURO
A 3.100,00
B 2.050,00
C 1.300,00
D 650,00
E 300,00
Categorie 2-bis, 2-ter, 3-bis e 4-bis
CLASSE EURO
UNICA 50,00
Il pagamento del diritto annuale può essere effettuato con carta di credito su circuito Visa / MasterCard, addebito PagoPA o con bollettino MAV, accedendo all’area riservata del portale www.albogestoririfiuti.it
L’omissione del pagamento nei termini previsti comporta la sospensione d’ufficio dall’Albo che permane, fino a quando non viene data prova dell’effettivo pagamento avvenuto.
Trascorso un anno dalla data di sospensione, l’impresa viene cancellata d’ufficio dall’Albo Gestori Ambientali.
Tale estinzione comporta una nuova procedura di iscrizione, che comprende quindi anche il versamento di ulteriori oneri.
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MUD - Modello Unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023
E’ pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 59 del 10 marzo 2023, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2023 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2023, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2022.
In base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 8 luglio 2023.
La pubblicazione degli allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2023 è demandata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che, a tal fine, pubblica i seguenti documenti:
- DPCM 3 febbraio 2023 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2023 recante l’approvazione del MUD per l’anno 2023
- Allegato 1 Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale
- Allegato 2 Comunicazione rifiuti semplificata
- Allegato 3 Modelli Raccolta dati
- Allegato 4 Istruzioni per la presentazione telematica
- Informativa sull’applicazione del DPCM 3 febbraio 2023 recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023
Sintesi degli aggiornamenti 2023
Le modifiche apportate al modello vigente, utilizzato per le dichiarazioni presentate negli anni precedenti, si sono rese necessarie per consentire l’adeguamento a nuove disposizioni normative. In particolare, per garantire l’acquisizione delle informazioni necessarie per ottemperare agli obblighi di comunicazione in materia di rifiuti, si è reso necessario modificare il modello vigente al fine di introdurre:
- i dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati (regolamento 2002/92/UE);
- la metodologia comune e i requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari (decisione delegata 2019/1597/UE);
- la metodologia di raccolta dei dati provenienti dalle utenze non domestiche che possono conferire al di fuori del servizio pubblico di raccolta i propri rifiuti urbani, previa attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi (articolo 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006);
- le nuove metodologie di calcolo contenute nella deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e nella determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
- il dato dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) che effettuano il ritiro dei relativi RAEE “uno contro uno o uno contro zero” e che possono conferire direttamente all'impianto di trattamento questi rifiuti senza passare per il centro di raccolta comunale;
- una voce dedicata alla bottiglie in PET in quanto la direttiva 2019/904/UE (direttiva SUP), ha introdotto specifici obiettivi di raccolta di bottiglie in plastica per liquidi alimentari (articolo 9, punto 1 e parte F dell’allegato).
Tali disposizioni sono state recepite nell’ordinamento nazionale con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 196 recante “Attuazione della direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente”.
A tal fine, sono state implementate le seguenti sezioni:
- Sezione Anagrafica con l’inserimento di alcuni codici EER nella scheda RIC-riciclaggio;
- Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione:
- Scheda RU con inserimenti delle voci inerenti il quantitativo e il relativo volume di rifiuti accidentalmente pescati;
- Scheda RT- Non Pub, nella quale i Comuni devono computare la quota di rifiuti urbani delle utenze non domestiche che hanno conferito al di fuori del servizio pubblico, all’interno dei loro dati di raccolta;
- Scheda Costi di Gestione, adeguata alla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e alla Determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
- Sezione inerente alla Raccolta differenziata in cui è stato inserito un campo per i rifiuti urbani da cucina e mensa provenienti dalle utenze domestiche, a seguito della decisione delegata 2019/1597/UE che ha introdotto la metodologia comune e i requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari
- Sezione Comunicazione Imballaggi, con inserimento della voce dedicata alla bottiglie in PET, a seguito dell’adozione della direttiva 2019/904/UE (direttiva SUP) che ha introdotto specifici obiettivi di raccolta delle bottiglie in plastica per liquidi alimentari (articolo 9, punto 1 e parte F dell’allegato). –
- Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, con inserimento del campo distributori che effettuano il ritiro “uno contro uno o uno contro zero” dei RAEE e che possono conferire direttamente all'impianto di trattamento senza passare per il centro di raccolta comunale.
Fonte: Ecocamere
Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
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Obbligo di nominare il Consulente ADR anche per gli Speditori entro il 1 gennaio 2023
E’ fissato al 31/12/2022 il termine del periodo transitorio, iniziato il 1 luglio 2019, che obbliga gli speditori a provvedere alla nomina del consulente ADR entro il 1 gennaio 2023
La nuova edizione dell’ADR 2019 che disciplina il trasporto di merci pericolose su strada,introduce importanti modifiche rispetto alla precedente edizione.
Annoveriamo tra le più significative ”la nomina di un consulente ADR per tutti gli speditori “ affinché possano avere un valido supporto nella gestione degli obblighi che gravano su di essi ed evitare le sanzioni previste nel caso di una gestione non conforme alle spedizioni.
Ricordiamo che lo speditore, definito dalla sottosezione 1.2.1. dell’ADR, è “l’impresa che spedisce merci pericolose per c/proprio o per c/terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, il fornitore del servizio secondo questo contratto è considerato come speditore.”
La mancata nomina del Consulente ADR è disciplinata e sanzionata dal D.Lgs 35/2010- Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose:
Art. 11 - Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose
2. Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti,nomina un consulente per la sicurezza.
3. Entro quindici giorni dalla nomina di cui al comma 2, il legale rappresentante comunica le complete generalità del consulente nominato all'ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l'impresa.
Art. 12 - Sanzioni relative al consulente alla sicurezza
1. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni dell'articolo 11, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro.
2. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
12/07/2022, A disposizione per eventuali chiarimenti.
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MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2022
Il MUD 2022, ossia la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e/o gestito durante il corso dell’anno precedente, è stata approvata con D.P.C.M. del 17 dicembre 2021 , pubblicato in GU Serie Generale n. 16 del 21-01-2022- Suppl. Ordinario n. 4. In base all’articolo 6 comma 2 bis della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del modello è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e quindi il 21 maggio 2022.
Confermate:
- Le modalità di presentazione, via telematica o pec
- La struttura del modello articolato in sei comunicazioni:
- Rifiuti
- Veicoli fuori uso
- Imballaggi
- Raee
- Urbani
- Aee
Nulla è cambiato in merito agli importi e alle modalità di pagamento dei diritti che potranno essere versati con Telemaco Pay e carta di credito e con PagoPa. Quest'ultima possibilità è esclusiva laddove l'invio della comunicazione venga effettuato via PEC (MUD Semplificato e Comunicazione Rifiuti Urbani).
Le principali modifiche sono di seguito elencate:
- Inserimento nella Sezione Anagrafica di una nuova scheda "Riciclaggio" da compilarsi da parte di tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio o su rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana, che producono materie prime seconde, end of waste, prodotti e materiali dall'attività di recupero;
- Tra i soggetti tenuti alla presentazione e compilazione della Comunicazione Rifiuti Urbani, sono stati inseriti i soggetti che per effetto dell'art. 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani (art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2) conto terzi presso le utenze non domestiche che dovranno compilare alcune parti della Comunicazione, in particolare il "modulo RT-non Pub" (rifiuti raccolti al di fuori del servizio urbano di raccolta) allegato alla scheda RU;
- La scheda "CG- costi di gestione" della Comunicazione Rifiuti Urbani è stata revisionata per garantire una maggiore facilità nella compilazione: in particolare è stata data la possibilità di inserire valori con tre cifre decimali e di inserire valori negativi ad alcune voci;
Sono state apportate integrazioni alle ISTRUZIONI, con particolare riguardo alle indicazioni per la compilazione delle nuove schede implementate e per chiarire meglio la definizione riguardante i rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2) del Dlgs 152/2006.
(Fonte: Ecocamere)
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Il produttore di rifiuti e i precisi obblighi di accertamento, sentenza n. 35410 del 24 settembre 2021.
Nella sentenza n. 35410 del 24 settembre 2021 della Corte di Cassazione, trova corretta applicazione il principio secondo cui “affidare rifiuti a soggetti terzi al fine del loro smaltimento comporta, per il soggetto che conferisce tale compito, obblighi di accertamento tra cui, in particolare la verifica dell’esistenza in capo al medesimo delle autorizzazioni e competenze necessarie per eseguire l’incarico”.
Nel caso in questione, il ricorrente aveva affidato ad altro soggetto, dietro compenso e in presenza di testimoni il compito di smaltire rifiuti speciali non pericolosi e nello specifico un bancone di legno prodotto da attività di impresa, senza verificare l’esistenza di una specifica autorizzazione ai fini del trasporto e dello smaltimento/recupero.
Breve ricostruzione del fatto: su una pubblicavia sarebbe stato rinvenuto l’abbandono di tali rifiuti configurandosi, secondo gli imputati, un deposito temporaneo, poi, dopo qualche giorno, gli stessi non si trovavano più nel luogo dove erano stati inizialmente rinvenuti ed erano stati smaltiti bruciandoli.
All’imputato è stato contestato l’abbandono di rifiuti svolto in attività d’impresa e l’aver affidato i rifiuti a terzi non autorizzati, ovvero a titolo di culpa in eligendo, per non aver richiesto e non essersi accertato delle autorizzazioni possedute dal terzo gestore, risultato poi essere non autorizzato al trasporto e di aver smaltito i rifiuti in modo illecito.
Pertanto, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, il produttore deve preventivamente accertarsi delle autorizzazioni del trasportatore e dell’impianto destinatario di cui si avvale.
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Proroga stato di emergenza. Applicazione articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125, in vigore dal 4 dicembre 2020.
Con decreto – legge 23 luglio 2021 n. 105 è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.
L’art 103, comma 2 della legge 24 aprile 2020 n. 27 modificato con l’art 3-bis, comma 1, della legge 27 novembre 2020 n. 159 di conversione del decreto- legge 7 ottobre 2020 n. 125 dispone che:
“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 , conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” e pertanto le iscrizioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022.
Resta inteso che per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve:
a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;
b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente tra la data di scadenza dell’iscrizione e quella del 31marzo 2022;
c) comunicare le variazioni dell’iscrizione, ovvero, comunicare eventuali variazioni circa i requisiti in essere.
04/08/2021
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ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI, Deliberazione n. 7 del 28 luglio 2021.
Adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 e 2 bis a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020.
Il Decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, in particolare l’art 1 comma 9 , ha modificato la definizione di rifiuti urbani, introducendo all’art 183, comma 1 del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 la lettera b-ter che ricomprende, nell’ambito dei rifiuti urbani anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti ,diverse dalla domestica , che sono simili per composizione e natura ai rifiuti domestici ed indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L- quinquies. (Gli allegati sono stati introdotti nella Parte IV del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 dall’art 8, del D. Lgs 3 settembre 2020 n. 116).
L’art 6, comma 5 del D.Lgs116 del 3 settembre 2020 ha disposto l’applicazionedelle nuove definizioni di cui all’art 183 comma 1 lettera b-ter a partire dal 1 gennaio 2021 per consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione di rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano ed ai rifiuti ad esso assimilati.
Inoltre l’art 238, comma 10 del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 ha previsto la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’art 183, comma 1, lettera b-ter punto 2 di conferire tali rifiuti al di fuori del servizio pubblico (fuori dalla privativa comunale) dimostrando di averli avviati al recupero.
Tali attività di raccolta e trasporto di rifiuti sono svolte dai soggetti iscritti nella categoria 4 e 2 – Bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e tali imprese, a partire dal 1 gennaio, seppur in possesso di requisiti, non avrebbero potuto proseguire nella loro attività poiché necessario un adeguamento dei singoli provvedimenti d’iscrizione.
L’ Albo, con Delibera n. 4 del 22 dicembre 2020, al fine di garantire, la continuità del servizio, nell’attesa dei tempi necessari per adeguare i provvedimenti d’iscrizione ha consentito ai soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-Bis dell’Albo per i codici ERR indicati nell’allegato L-quater la possibilità di raccogliere e trasportare i rifiuti identificati da detti codici provenienti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies.
Sarà la Delibera n. 7 del 28 luglio 2021 a definire le nuove regole per l’adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 e 2 bis a seguito della definizione di “rifiuti urbani” introdotta dal D. Lgs 116/2020 e le nuove regole entreranno in vigore il 1 settembre 2020.
In base a quanto stabilito dalla Delibera:
- I soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella categoria 4 dell’Albo nazionale Gestori Ambientali (trasporto rifiuti speciali non pericolosi) possono trasportare tutti i rifiuti indicati nell’allegato L-quater e provenienti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies solo se prodotti da utenza non domestica e gestiti al di fuori del servizio pubblico ai sensi art 198 comma 2 – bis del D. Lgs 152/2006.
- I soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella categoria 2 bis dell’Albo nazionale Gestori Ambientali per il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi (produttori iniziali) , possono trasportare i rifiuti elencati nell’allegato L- quater solo se derivanti dalla propria attività , inserita tra quelle elencate nell’allegato L- quinquies, ai fini del conferimento al servizio pubblico, oppure gestiti al di fuori del servizio pubblico ai sensi art 198 comma 2 – bis del D. Lgs 152/2006.
- In entrambe i casi va presentata apposita domanda alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente.
- I soggetti già iscritti all’Albo e che stanno operando ai sensi della Delibera n. 4 del 22 dicembre 2020, possono continuare a trasportare i codici Dell’ERR già autorizzati di cui all’Allegato L- quater.
03/08/2021
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ATTESTAZIONE DI “AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO”, NOVITA’ CON D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77.
Il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31.05.2021, apporta un’ulteriore modifica all’originario “certificato di avvenuto smaltimento” previsto dall’art. 188, comma 5 del D. Lgs 152 del 2006, sostituendolo con l’attestazione di avvio al recupero o smaltimento.
Cronistoria normativa:
L’originaria versione dell’art 188 “Oneri dei produttori e dei detentori” al comma 3 stabiliva che, “la responsabilità del detentore dei rifiuti per il corretto recupero o smaltimento è esclusa in caso di conferimento a soggetti autorizzati , anche ad attività intermedie, alla gestione dei rifiuti, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a darne comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario”.
Al Comma 4: ”Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell’Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire all’intermediario dei rifiuti”.
Il “citato” decreto previsto nel comma 4 non è mai stato emanato e pertanto il “certificato di avvenuto smaltimento” non ha mai visto una effettiva applicazione.
Solo il D.Lgs 116/2020 con il nuovo art 188 “Responsabilità della gestione dei rifiuti” ha ridato vigore al “certificato di avvenuto smaltimento” trasformandolo in primis in “attestazione di smaltimento”, e stabilendo poi che tale certificato deve essere rilasciato dall’impianto intermedio.
Di fatto, il comma 4 in merito alla responsabilità del produttore o detentore dei rifiuti stabilisce che:
“La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1 (ai gestori includendo anche gli intermediari), non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero R13 o smaltimento D15. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:
- a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario”.
In merito alla attestazione di avvenuto avvio allo smaltimento, il comma 5 aggiunge e chiarisce:
“Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento (D13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15”) di cui all’All. B della Parte IV del D.L.vo 152/06, “la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione, abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritta dal titolare dell’impianto (intermedio) da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata”.
Quindi il D. Lgs 116/2020 oltre a parlare di attestazione e non più di certificato di avvenuto smaltimento rende necessaria tale attestazione, in aggiunta al formulario, solo nel caso in cui i rifiuti vengano conferiti per operazioni di smaltimento.
Questa nuova formulazione della norma chiarisce che l’attestazione deve essere rilasciata dall’impianto destinatario intermedio dei rifiuti (operazioni D13, D14 e D15) ma lascia ancora vari dubbi:
- Tempistica di rilascio dell’attestazione;
- Modello di attestazione, infatti la norma pur definendo che l’attestazione deve contenere almeno i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata non ne predispone un fac – simile.
Il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 “ Governance del Piano nazionale di ripresa e resilenza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, all’ 35 - “Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare”, al punto c) modifica l’art 188 del D. Lgs 116/2020 – e trasforma l’attestazione di avvenuto smaltimento inserita con il D. Lgs 116/2020 in “attestazione di avvio al recupero o smaltimento”.
L’attestazione, sottoscritta dal titolare dell’impianto, deve essere redatta ai sensi del DPR 445/2000 e deve contenere:
- Dati dell’impianto
- Dati del titolare
- Quantità di rifiuti trattati
- Tipologia di operazione di smaltimento effettuata
Pertanto, alla confusione iniziale, si aggiunge l’integrazione data D.L. 77/2021, con la quale viene aggiunta anche l’operazione di recupero non indicata inizialmente nel D.Lgs 116/2020.
Tali disposizioni si applicano fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’art 188 bis, comma 1 in cui saranno definite anche le modalità per la verifica ed invio dell’attestazione di avvenuto recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario, come previsto nella parte finale del comma 5 del nuovo art 188 del D. Lgs 152/2006.
Il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31.05.2021, apporta un’ulteriore modifica all’originario “certificato di avvenuto smaltimento” previsto dall’art. 188, comma 5 del D. Lgs 152 del 2006, sostituendolo con l’attestazione di avvio al recupero o smaltimento.
Cronistoria normativa:
L’originaria versione dell’art 188 “Oneri dei produttori e dei detentori” al comma 3 stabiliva che, “la responsabilità del detentore dei rifiuti per il corretto recupero o smaltimento è esclusa in caso di conferimento a soggetti autorizzati , anche ad attività intermedie, alla gestione dei rifiuti, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a darne comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario”.
Al Comma 4: ”Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell’Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire all’intermediario dei rifiuti”.
Il “citato” decreto previsto nel comma 4 non è mai stato emanato e pertanto il “certificato di avvenuto smaltimento” non ha mai visto una effettiva applicazione.
Solo il D.Lgs 116/2020 con il nuovo art 188 “Responsabilità della gestione dei rifiuti” ha ridato vigore al “certificato di avvenuto smaltimento” trasformandolo in primis in “attestazione di smaltimento”, e stabilendo poi che tale certificato deve essere rilasciato dall’impianto intermedio.
Di fatto, il comma 4 in merito alla responsabilità del produttore o detentore dei rifiuti stabilisce che:
“La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1 (ai gestori includendo anche gli intermediari), non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero R13 o smaltimento D15. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:
- a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario”.
In merito alla attestazione di avvenuto avvio allo smaltimento, il comma 5 aggiunge e chiarisce:
“Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento (D13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15”) di cui all’All. B della Parte IV del D.L.vo 152/06, “la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione, abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritta dal titolare dell’impianto (intermedio) da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata”.
Quindi il D. Lgs 116/2020 oltre a parlare di attestazione e non più di certificato di avvenuto smaltimento rende necessaria tale attestazione, in aggiunta al formulario, solo nel caso in cui i rifiuti vengano conferiti per operazioni di smaltimento.
Questa nuova formulazione della norma chiarisce che l’attestazione deve essere rilasciata dall’impianto destinatario intermedio dei rifiuti (operazioni D13, D14 e D15) ma lascia ancora vari dubbi:
- Tempistica di rilascio dell’attestazione;
- Modello di attestazione, infatti la norma pur definendo che l’attestazione deve contenere almeno i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata non ne predispone un fac – simile.
Il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 “ Governance del Piano nazionale di ripresa e resilenza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, all’ 35 - “Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare”, al punto c) modifica l’art 188 del D. Lgs 116/2020 – e trasforma l’attestazione di avvenuto smaltimento inserita con il D. Lgs 116/2020 in “attestazione di avvio al recupero o smaltimento”.
L’attestazione, sottoscritta dal titolare dell’impianto, deve essere redatta ai sensi del DPR 445/2000 e deve contenere:
- Dati dell’impianto
- Dati del titolare
- Quantità di rifiuti trattati
- Tipologia di operazione di smaltimento effettuata
Pertanto, alla confusione iniziale, si aggiunge l’integrazione data D.L. 77/2021, con la quale viene aggiunta anche l’operazione di recupero non indicata inizialmente nel D.Lgs 116/2020.
Tali disposizioni si applicano fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’art 188 bis, comma 1 in cui saranno definite anche le modalità per la verifica ed invio dell’attestazione di avvenuto recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario, come previsto nella parte finale del comma 5 del nuovo art 188 del D. Lgs 152/2006.
14/07/2021
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ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI, la circolare n. 6 del 11 maggio 2021 sostituisce la circolare n. 3 del 11 febbraio 2021.
Con Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52, lo stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, è stato prorogato al 31 luglio 2021; ne consegue che le “iscrizioni in scadenza nell’arco temporale tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e cioè fino al 29 ottobre 2021 (e non più 29 luglio 2021 come da precedente D.L.) ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.”
Resta inteso, come nelle precedenti circolari emanate dall’Albo relative a tale argomento che, per proseguire l’esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve:
a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;
b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 29 ottobre 2021;
c) comunicare le variazioni dell’iscrizione, ovvero, comunicare eventuali variazioni circa i requisiti in essere.
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MUD 2021, scade il 16 giugno 2021 il termine per presentare il Modello Unico di Dichiarazione ambientale con riferimento al 2020
Sulla GU Serie Generale n. 39 del 16-02-2021 - Suppl. Ordinario n. 10 è stato pubblicato il D.P.C.M. del 23 dicembre 2020 "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021".
In base all’articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e quindi al 16 giugno 2021.
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, che sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare nel 2021 con riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento:
1. Comunicazione Rifiuti
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.
Di seguito le principali modifiche rispetto al MUD 2020:
- Gli impianti che svolgono attività di recupero dovranno comunicare, se l'autorizzazione è riferita ad attività di recupero per le quali è stata prevista applicazione del comma.3 art. 184 ter
- Nella comunicazione rifiuti e veicoli fuori uso sono state apportate modifiche alle informazioni relative ai materiali derivanti dall’attività di recupero
- La scheda CG –costi di gestione della comunicazione rifiuti urbani è stata completamente rivista
- Sono state modificate le categorie della comunicazione RAEE per adeguarle all’entrata in vigore dell’open scope e della classificazione prevista dall’allegato III al D.lgs.
9/2014
- Sempre nella comunicazione RAEE è stata aggiunta la voce relativa alla quantità di RAEE preparati per il riutilizzo, mentre è stata eliminata l’informazione sui RAEE utilizzati come apparecchiatura intera.
Il Mud va presentato con le modalità consuete, via telematica o via pec; per quanto riguarda il Mud semplificato e il Mud Comuni , se inviato a mezzo pec, il pagamento dei diritti di segreteria potrà avvenire esclusivamente con il circuito PagoPa.
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VIDIMAZIONE VIRTUALE DEL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO: OPERATIVA DALL’8 MARZO 2021
A partire da lunedì 8 marzo 2021 trova applicazione il comma 5 dell’art 193 del D. Lgs 152/2006 nella nuova formulazione introdotta dal D. Lgs 116/2020 che prevede, in alternativa alle usuali modalità di vidimazione del formulario d’identificazione dei rifiuti, la possibilità di generare formulari già vidimati in un formato conforme a quello attuale e quindi previsto dal DM 145/198.
Con il nuovo sistema, i formulari prodotti dovranno essere stampati e vidimati in duplice copia;
la vidimazione consiste in un numero univoco indicato in basso sul FIR affiancato da un Qr Code che permette di individuare velocemente il soggetto che lo ha generato.
Il servizio che prende il nome di ViViFir è stato realizzato da Ecocerved/Unioncamere con il supporto del Comitato dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Le imprese e gli enti potranno operare autonomamente previa registrazione, il servizio è gratuito ed è reso disponibile dalle Camere di Commercio.
L’utente potrà richiedere la generazione del numero univoco da riportare sul proprio formulario di identificazione del rifiuto, in due modalità:
1. On line, per produrre un modello prefincato conforme al formato di legge.
E’ possibile accedere direttamente dal portale www.ecocamere.it o attraverso il link https://vivifir.ecocamere.it
a) L’accesso al servizio è effettuato da un utente (persona fisica) che si autentica mediante identità digitale (Carta Nazionale dei Servizi o SPID) e indica l’impresa o l’ente per conto della quale intende operare.
Effettuato l’accesso (registrazione) la persona riceve la richiesta di confermare l’attivazione dell’utente all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione.
Nel caso di impresa il sistema Vi.Vi.Fir verifica mediante interfaccia con il Registro delle Imprese, che la persona abbia titolo a rappresentare l’impresa; nel caso di ente viene inviata una richiesta di conferma della delega all’indirizzo istituzionale presente in Indice PA.
b) Il rappresentante dell’impresa o dell’ente, una volta inseriti i dati anagrafici può operare in prima persona oppure mediante la schermata “Rappresentanti e Delegati”:
c) Delegare, mediante il pulsante aggiungi delega, uno o più persone, che accederanno anch’esse tramite autenticazione (nominativo e codice fiscale), ed avranno la stessa visibilità del rappresentante. Anche i delegati accederanno con CNS o SPID e potranno a loro volta delegare altre persone interne o esterne all’organizzazione (sub delegati), ad esempio il consulente. Il sub delegato avrà però la possibilità di richiedere la vidimazione, esclusivamente, per una o più strutture interne all’impresa.
d) Mediante la funzione Configurazione → Strutture, il Rappresentante o delegato possono rappresentare l’articolazione dell’impresa, possono, ad esempio, (ma non è obbligatorio) inserire più unità locali o più aree territoriali alle quali assegneranno un nome o un codice per identificarle.
Ogni sub-delegato può essere associato ad una o più strutture.
e) Completata la configurazione, si passa alla vidimazione del formulario mediante la funzione Formulari → Vidimazione Fir .
Importante: Se l’utente può operare per più imprese dovrà scegliere quella per cui intende procedere con la vidimazione.
- 1. Creare uno o più blocchi virtuali che possiamo assimilare ai blocchi di formulari prodotti dalla tipografia ai quali associare poi tutti i formulari; ad esempio avere un blocco per uno specifico mezzo e se utile può essere associato ad una struttura e solo il sub delegato associato alla struttura potrà operare su quel blocco. Ogni blocco sarà identificato da un codice e potrà essere eliminato in qualsiasi momento se ad esso non è stato associato alcun formulario o disattivato laddove ci siano formulari associati.
- 2. Cliccare poi su “Genera” per procedere con la generazione di uno o più nuovi FIR vidimati che saranno associati al blocco virtuale; l’utente potrà poi procedere alla generazione di altri formulari.
Tutti i formulari generati saranno poi visibili insieme alla data di richiesta e alle indicazioni della persona che li ha generati.
- 3. Cliccare sul PDF che si genera per visualizzare il formulario generato che potrà poi essere salvato sul pc.
Il numero univoco del formulario che attesta l’avvenuta vidimazione viene riportato sia nella parte superiore che inferiore del FIR; nella parte inferiore viene riportata anche la data di vidimazione, la Camera di Commercio che ha, virtualmente, effettuato la vidimazione e il QR Code che letto con uno smartphone riporta le stesse informazioni.
Le informazioni da inserire sul formulario e le modalità di compilazione non sono assolutamente cambiate.
A questo punto, l’utente potrà stampare il formulario e le informazioni possono essere inserite manualmente oppure stampare direttamente su di esso i dati precedentemente inseriti in un gestionale o in un file.
Il formulario viene stampato in due copie e delle due copie dei formulari generati, una copia firmata rimane presso il produttore e l’altra copia accompagna il rifiuto fino a destinazione.
Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Cliccando poi sui “tre puntini” in fondo alla riga della schermata da cui abbiamo proceduto alla stampa l’utente accede ad una pagina da cui può vedere oltre ai dati identificativi il numero di volte in cui ha effettuato il download del file o allungare il formulario. L’utente può per propria comodità barrare la casellina “non ancora utilizzato” che poi diventerà marcata “come utilizzato”; questa informazione è solo per l’utente.
Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.
Dalla pagina Formulari → Vidimazione FIR l’utente può vedere tutti i blocchi virtuali di formulari aperti ed eventualmente disattivati e riaprire ogni blocco per rivedere i formulati generati e ricercare i formulari in base a “denominazione e struttura” e alla data di utilizzo dei blocchi.
La funzione Formulari → Verifica, disponibile anche in “Area pubblica” consente a chiunque, dato un numero di formulario, di visualizzare le informazioni relative alla vidimazione.
2. Applicativamente, mediante interoperabilità attraverso il gestionale dell’utente e il servizio messo a disposizione dalle Camere di Commercio.
Le imprese che utilizzano per la compilazione dei registri e formulari un proprio sistema gestionale, possono accedere al servizio in modalità telematica per apporre il codice univoco su ogni formulario. Tali imprese potranno interfacciarsi, se il fornitore di sistema lo ha previsto, direttamente con esso. Il formulario potrà essere generato dal sistema gestionale e contenere i dati da esso recuperati.
Le imprese, a tal fine, dopo essersi registrate dovranno comunicare al fornitore del sistema il codice generato mediante la funzione Configurazione → Credenziali applicative → Cliccare su nuove credenziali e comunicare al produttore del software i due identificativi generati dal sistema.
E’ importante sottolineare che ViViFir non è una applicazione per compilare il formulario, non parliamo di un formulario digitale, ma è un ‘applicazione per generare e vidimare autonomamente il formulario di identificazione del rifiuto.
E’ una soluzione transitoria, in attesa del Registro Elettronico Nazionale nella tracciabilità dei rifiuti, che convive con il tradizionale formulario cartaceo in 4 copie e permette ad un’impresa di avere in tempo reale tutti i formulari di cui necessita senza recarsi fisicamente presso la Camera di Commercio per la vidimazione dei formulari; comporta quindi vantaggi in termini di riduzione dei costi e impatto ambientale.
VIVIFIR, la gestione delle copie.
Con Vivifir i formulari sono prodotti in formato PDF/A, uno standard nazionale previsto dalla norma ISO:19005 che consentirà di visualizzare il documento sempre allo stesso modo anche a distanza di tempo e con software diversi.
Il documento potrà essere emesso e compilato sia dal produttore (o detentore del rifiuto) che dal trasportatore e verrà stampato, come già anticipato, in duplice copia (sarà comunque sufficiente fare una fotocopia):
- La prima firmata dal produttore e controfirmata dal trasportatore resterà al produttore (in basso sarà contrassegnata “copia þ Produttore” .
- La seconda, anch’essa firmata in originale dal produttore e dal trasportatore accompagnerà il rifiuto fino all’impianto destinatario (in basso sarà contrassegnato “copia þ Destinatario”; arrivato a destinazione il documento verrà poi firmato dal destinatario per accettazione e sarà da lui stesso trattenuto.
Il destinatario provvederà a fotocopiare il documento completo in ogni sua parte e:
- Una copia (ex terza copia) verrà consegnata al trasportatore che provvederà a fornirne una copia all’intermediario / intermediari eventualmente coinvolti.
- Un’ulteriore copia (ex quarta copia) verrà consegnata dal trasportatore al produttore anche mezzo pec, dovendosi continuare a rispettare le disposizioni dell’art. 193, comma 4 del D.Lgs 152/2006.
Tutti i soggetti interessati devono conservare le loro copie (originali e/o fotocopie) per 3 anni.
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ATTIVITA’ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA: LA SUPREMA CORTE CONFERMA LE SANZIONI IN RELAZIONE AI REATI DI CUI ALL’ ART 256 COMMA 1 E 3 DEL D.LGS 152/2006.
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Albo Nazionale Gestori Ambientali, circolare n. 3 del 11 febbraio 2021 "Proroga stato di emergenza".
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ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI, Deliberazione n. 4 del 22 dicembre 2020.
Applicazione articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152
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Albo Nazionale Gestori Ambientali, circolare n. 14 del 10 dicembre 2020 proroga la validità delle iscrizioni all’Albo.
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Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (REN), previsto dal D.L. 135/2018 e D.Lgs 116/2020.
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ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI – RESPONSABILITA’ DEL PROPRIETARIO – INSUSSISTENZA. TAR PIEMONTE 712/2020
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DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI
Limiti temporali e quantitativi di detenzione
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Gestione rifiuti, la partecipazione ad una gara di appalto è subordinata al possesso congiunto dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e dei codici E.E.R. richiesti per il servizio.
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SENTENZA TAR CAMPANIA N. 3840/2020 – ABBANDONO RIFIUTI:
LA RESPONSABILITA’ NELL’ATTO ILLECITO DEVE ESSERE ACCERTATA IN CONTRADDITTORIO TRA IL PROPRIETARIO DEL TERRENO E IL COMUNE.
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DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020 , n. 116 .
Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
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EFFETTUARE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ABBANDONARE I RIFIUTI O DEPOSITARLI IN MODO INCONTROLLATO E’ PUNIBILE AI SENSI DELL’ART 256 COMMA 2 DEL D.LGS N.152 DEL 3 APRILE 2006 - SENTENZA 17281/2020.
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LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL 34/2020 RIPRISTINA LA NORMATIVA SUL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI
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CARTA E CARTONE - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO, IL MATTM EMETTE LA BOZZA, SI ATTENDE LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO.
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CUBETTI DI PORFIDO DEFINITI RIFIUTI E NON SOTTOPRODOTTI SE ACCATASTATI FRAMMISTI A MATERIALE EDILE. SENTENZA 14746/2020
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LA CASSAZIONE CONFERMA IL DIVIETO DI MISCELAZIONE TRA RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.
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Cassazione III Sez. Pen. con le sentenze n. 13902/2020 e n. 13105/2020.
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Autofficina e Deposito incontrollato di rifiuti; il sequestro dell’area come provvedimento preventivo per evitare il proseguire dell’attività illecita.
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Deposito temporaneo dei rifiuti - con la pubblicazione dell'art. 113-bis della Legge 27/2020, vengono apportate delle integrazioni alla norma sul limite quantitativo e temporale
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DM n. 182 del 19 novembre 2019 Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso
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IL DEPOSITO TEMPORANEO INCONTROLLATO PUO’ ESSERE CONTESTATO SOLTANTO PRESSO IL PRODUTTORE
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EMERGENZA CoVid -19 - indicazioni generali per la gestione dei rifiuti (consiglio SNPA del 18 e 23 marzo 2020).
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Esclusione degli sfalci e potature dalla normativa sui rifiuti, solo se riutilizzati come biomassa per produrre energia o in agricoltura.
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DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 PROROGA SCADENZE ADEMPIMENTI AMBIENTALI
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IL CONSOLIDATO PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA’ CONDIVISA NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI (SENTENZA N. 5912/2019)
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DICHIARAZIONE MUD ANNO 2020 (RIF. ANNO 2019) CONFERMATA LA SCADENZA DEL 30 APRILE 2020
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LA QUALIFICAZIONE DI RIFIUTO NON VIENE MENO ATTRIBUENDO ALLO STESSO UN VALORE ECONOMICO
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ABBANDONO RIFIUTI CONFERMATO DAL TAR DI PESCARA L'OBBLIGO DI VERIFICARE LA RESPONSABILITA' DEL PROPRIETARIO DELL'AREA
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IL MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE SANZIONATO DA ART. 256 COMMA 4 D.LGS 152/2006
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ABBANDONO DI RIFIUTI SU AREA PRIVATA COMPETENZA DELL’ORDINANZA SINDACALE
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14.12.2018 è stato pubblicato il D.L. n. 135 titolato “disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione “, che a partire dal1 gennaio 2019 sospende l’operatività del SISTRI.
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FALLISCE SOTTO TUTTI I PROFILI
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IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI DEFINISCE IL NUOVO MODELLO DA UTILIZZARE AI FINI DELLA DOMANDA DI VARIAZIONE DELL'ISCRIZIONE NELLA SOTTOCATEGORIA 2-TER PER L'INSERIMENTO TEMPORANEO DI VEICOLI
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La delibera n. 2 del 24 aprile 2018 del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali detta i criteri e i requisiti per l'iscrizione all'Albo Gestori delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell'art. 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
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Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stata pubblicata la Rettifica della decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea )
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Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”
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Pubblicato il DPCM che approva il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2018.
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Trasporto intermodale dei rifiuti: indicazioni operative nel parere Prot.1235/Albo del 4/12/2017
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E' PRONTA LA BOZZA DEL REGOLAMENTO MINISTERIALE PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO DEL FRESATO DI ASFALTO
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Il reato di cui ALL'ART. 256, comma 2 , D.lgs n.152/2006, si configura nei confronti di chiunque abbandoni rifiuti NELL'AMBITO di UN'ATTIVITA' economica
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LA RESPONSABILITA’ PER GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI RICADE SUL TITOLARE O RESPONSABILE DELL’IMPRESA PER IL FATTO COMMESSO DAL DIPENDENTE.
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responsabilita' PRODUTTORE E CONSEGNA A TERZI NON AUTORIZZATI : SENTENZE N.31351 DEL 27/06/17 E N.38981 DEL 08/08/17,III SEZ. PENALE
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Delibera n.9 del 9/10/2017 Albo Gestori Ambientali: cessione temporanea di veicoli tra imprese per l'esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti
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Il reato di trasporto illecito di rifiuti ha natura istantanea e si realizza anche con una singola condotta tipica. Cass. Sez. III n. 44438/2017
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ISPRA: nuove linee guida per gli appalti verdi della pubblica amministrazione
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whistleblowing, segnalazione di illeciti, il testo al vaglio del senato per L'approvazione
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DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI E INOSSERVANZA DELLE CONDIZIONI
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LA RESPONSABILITA' DI GESTIONE ILLECITA RIFIUTI RICADE SUL TITOLARE/RESPONSABILE dell' impresa PER FATTO COMMESSO DAL DIPENDENTE
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Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani esercitata NELL'INTERESSE dei Comuni tra passato e presente
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Centri di raccolta comunali di rifiuti solidi urbani: facciamo chiarezza
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Nozione di rifiuto: la Corte di Cassazione torna sul concetto del disfarsi con la la sentenza n.5442 06/02/17, III Sez. Penale
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ATTIVITA' DI RAGGRUPPAMENTO E ABBRUCIAMENTO DI MATERIALI VEGETALI – CASI AMMESSI E CASI SANZIONATI COME REATO
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L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GESTORI AMBIENTALI E' UN REQUISITO DI PARTECIPAZIONE E NON DI ESUCUZIONE
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Cassazione Penale n.16431 del 31 marzo 2017: i rifiuti da costruzione e demolizione non possono essere qualificati sottoprodotti.
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Sentenza Corte di Cassazione 8 maggio 2017, n.22156 , in materia di gestione dei rifiuti viene ribadito il precedente orientamento giurisprudenziale
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Il nuovo Regolamento sulla semplificazione della gestione delle terre e rocce da scavo
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DM 9 marzo 2017, n.68 Regolamento sulla modalita' di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di AEE
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Trasporto rifiuti: F.i.r. e certificato di analisi. Differente natura e valore giuridico
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Albo Nazionale Gestori Ambientali: il Comitato Nazionale torna sulla disciplina del trasporto dei transfrontalieri cat.6
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Il Tar Marche con sentenza n. 672 Sezione I del 28/11/2016 ribadisce la corretta definizione DELL'ATTIVITA' di intermediazione di rifiuti
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Acque provenienti da ATTIVITA' produttive considerate acque reflue industriali, il loro sversamento integra il reato di scarico abusivo
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Tar Lombardia (BS) Sez. I n. 48 del 17 gennaio 2017 : il proprietario del terreno su cui insistono rifiuti risponde della loro gestione.
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Gestione illecita di rifiuti. Il trasporto di rifiuti senza autorizzazione e' un reato comune e non proprio
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Tar Sicilia (CT) Sez.I n. 18 del 9 gennaio 2017: Centro di raccolta differenziata
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Modello Unico di Dichiarazione Ambientale dei Rifiuti (MUD 2017): soggetti obbligati ed esenzioni
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e' fatto divieto utilizzare per il trasporto dei rifiuti veicolo in disponibilita' di imprese diverse se pur entrambe iscritte all'albo nazionale dei gestori ambientali
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Legge 19 agosto 2016, n.166. Nuove regole anche per gli abiti usati: facciamo il punto
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Pronunce della Corte di Cassazione sui liquami zootecnici e letame: esclusione dalla normativa rifiuti
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Pronuncia della Corte di Cassazione sulla violazione/inosservanza prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni in materia di gestione rifiuti
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ATTIVITA' di gestione rifiuti. La Corte di Cassazione con sentenza 24 marzo 2016, n.12473 si pronuncia in merito al trasporto dei rifiuti
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Pubblicato comunicato del Ministero dell'Ambiente, G.U. nr. 19 del 24/01/2017, per Bando bonifica amianto negli edifici pubblici
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Lo spandimento/deposito di rifiuti inerti da demolizione su un terreno configura un'operazione di smaltimento/recupero
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DEFINIZIONE DI RIFIUTO: " IL CONCETTO DEL DISFARSI" - INTERPRETAZIONE "OGGETTIVA" E "SOGGETTIVA"
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Pile ed accumulatori: Gestione diversa dai Raee, il CDCNPA garantisce il ritiro su tutto il territorio nazionale presso i centri d raccolta comunali
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Sfalci e potature Rifiuti o non rifiuti? NOVITA' SUL REGIME GIURIDICO DEI MATERIALI VEGETALI NON PERICOLOSI
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IL TRASPORTO DI RIFIUTI SENZA AUTORIZZAZIONE E' UN REATO ISTANTANEO, anche con una sola condotta di trasporto priva di autorizzazione
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RIFIUTI - VEICOLI FUORI USO
Corte di Cassazione Penale, Sezione III-Sentenza n.47262 del 16 novembre 2016
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DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222.
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Accordo Multilaterale M287 in accordo alla sezione 1.5.1 ADR sul trasporto di alcuni rifiuti contenenti merci pericolose
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iscrizione dei consorzi di scopo nella categoria 9 classe A (bonifica dei siti)
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AGEVOLAZIONI PER CHI SMALTISCE ETERNIT DAL 1/1/2016 AL 31/12/2016 - D.M. Ambiente 15 giugno 2016, G.U. del 17 ottobre 2016, n. 243
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TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI
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PUBBLICATO IL NUOVO REGOLAMENTO SISTRI
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MUD 2016: CONFERMATO IL MODELLO DEL 2015 APPROVATO CON DPCM 17.12.2014
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PROROGATO IL TERMINE PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTRI
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Introdotto il divieto di abbandono dei "Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni"
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Il disegno di legge 2093-B esclude l'applicazione dell'art. 266, comma 5 del D.Lgs 152/2006 agli ambulanti
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Pubblicato il DM 24/06/2015
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Il Centro di Coordinamento RAEE fissa le caratteristiche di pericolosita'
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ADR 2015 IL TRASPORTO DEGLI IMBALLAGGI PERICOLOSI CLASSIFICATI CON IL CER 150110*
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DECRETO-LEGGE 4 luglio 2015, n. 92Misure urgenti in materia di rifiuti
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Approvato il modello unificato AUA in vigore dal 30 giugno 2015
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Articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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E' entrata in vigore la Legge 68/2015
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E' stata pubblicata la procedura per riclassificare i rifiuti
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Disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo
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contributo sistri anno 2015
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Pubblicato il nuovo modello unico ambientale MUD 2015
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Entrerà in vigore il 1 giugno 2015 e vedrà l'inserimento
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Sanzioni SISTRI ed altro con il milleproroghe di fine anno
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Sentenza Corte di Cassazione 41352/2014
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In arrivo la proroga al 31/12/2015 del sistema “Doppio Binario” SISTRI
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articolo tratto da www.ambiente.it
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ADR 2015 INSERITO IL NUOVO CAPITOLO 1.1.3.10 ESENZIONI RELATIVE AL TRASPORTO DELLE LAMPADE CONTENENTI MERCI PERICOLOSE
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Il deposito temporaneo dei rifiuti é ammesso in luogo diverso purché funzionalmente collegato al luogo di produzione, lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 38676/2014.
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i soggetti obbligati e non alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti
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Agli imballaggi vuoti CER 150110* è stato assegnato l'ONU 3509
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D.L. 91/2014, conv. con mod. dalla L. 11/8/ 2014, n. 116
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La nuova direttiva che modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa
ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e
accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
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Note alla sentenza Cass. Sez. III Penale n. 30910/2014
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l'attestazione che sostituisce la perizia del mezzo
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Pubblicate le Deliberazioni attuative del DM 120/2014
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ADR 2013 - Le istruzioni scritte
La Sezione 5.4.3 dell’ADR 2013 prevede che siano presenti a bordo del mezzo adibito al trasporto delle merci pericolose le istruzioni scritte e che siano prontamente disponibili all’interno della cabina di guida.
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L'art. 13 della Legge 116 del 11 agosto 2014, in sede di conv. del D.L. 91/2014, ha modificato l'art. 242-bis Procedura semplificata per le operazioni di bonifica, che semplifica la procedura ed accorcia i tempi di approvazione del progetto di bonifica presentato dall'interessato che intende effettuare a proprie spese gli interventi di bonifica, volti alla riduzione della contaminazione, ovvero a riportare i valori al di sotto della CSC.
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PUBBLICATO IL NUOVO REGOLAMENTO ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
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Testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 24 giugno 2014), coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116.
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L’articolo 184-ter, disciplina la “Cessazione della qualifica di rifiuto”, dettando così le condizioni affinché cessi di essere tale.
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(Cass 29992/2014) I giudici della Cassazione intervengono sul tema
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OBBLIGHI ED ESENZIONI DELL'ADR 2013
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Le garanzie vanno prestate soltanto dopo l'ultimazione dell'impianto.
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Circolare 13338 del 14/05/2014
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Il produttore iniziale dei rifiuti conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l'inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo
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L’amministratore risponde dell’illecita gestione dei rifiuti posta in essere dai dipendenti
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Non è dovuto da chi non è obbligato ad aderire al SISTRI
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Per la Suprema Corte non sono scarichi domestici le acque reflue provenienti dagli studi odontoiatrici
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Rivisitato il reato di combustione
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Introdotto l'art. 242-bis al TUA
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Il trasporto conto proprio è un "minus" rispetto al conto terzi
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Condotta omissiva del proprietario se l'affittuario abbandona i rifiuti.
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Cartucce toner ed ink-jet esauste, sono rifiuti e non sottoprodotti
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La responsabilità del committente per illecita gestione dei rifiuti prodotti dall’appaltatore
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Il reato di combustione illecita di rifiuti
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Pubblicato il nuovo Regolamento (CE) sui gas fluorurati a effetto serra
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materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti
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Art. 41-bis, Legge 9 agosto 2013, n. 98. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.
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Con il D.Lgs n. 49 del 14 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)” che sostituisce in parte il D.Lgs. 151/2005, i pannelli fotovoltaici dismessi entrano a far parte delle tipologie di RAEE domestici e professionali.