SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE, 14 NOVEMBRE 2023 N. 45730. SCARICHI - SUPERAMENTO DEI LIMITI TABELLARI INDICATI

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE, 14 NOVEMBRE 2023 N. 45730.

ACQUE-SCARICHI-IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE AUTORIZZATO- SUPERAMENTO DEI LIMITI TABELLARI INDICATI NELL’Allegato 5 PARTE III DEL DLGS 152/2006.

La corte di Cassazione con sentenza del 14 novembre 2023 n. 45730 ha annullato la condanna del titolare di un impianto di acque reflue urbane che aveva effettuato lo scarico dei liquami provenienti dalla rete fognaria urbana.

La condanna scaturiva dall’accertamento del riversamento nel torrente di acque provenienti dalla rete fognaria urbana che superavano i limiti, in relazione a determinate sostanze della tabella 3 dell’allegato 5 Parte III del DLGS 152/2006.

La Corte Suprema ha ritenuto, invece che, il superamento dei limiti tabellari integra il reato di cui all’art. 137, comma 5 del D.Lgs 152/2006, soltanto nel caso in cui esso riguardi le sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 alla Parte Terza, diversamente rilevando un mero illecito amministrativo, pertanto, affinché si configuri un reato sono necessarie 2 condizioni:

-         Lo scarico su corpo idrico di acque reflue industriali;

-         Che le acque reflue industriali devono contenere sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 alla Parte del Terza del Dlgs 152 del 2006, con superamento dei valori limiti indicati nella tabella 3.

La tabella 5 indica sostanze quali: arsenico, cadmio, cromo totale ed esavalente, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, fenoli, oli minerali persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera persistenti, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati) pesticidi fosforiti, composti organici dello stagno, sostanze classificate contemporaneamente “cancerogene” e “pericolose per l’ambiente acquatico”, ai sensi del Dlgs n. 52 del 1997 e successive modifiche.

Nel torrente, oggetto di accertamento, tali sostanze non sono state rilevate dall’ARPA .

In altri termini, poichè le sostanze rilevate dall’ARPA per i parametri di odore, Sst, Cod, Bod5, azoto ammoniacale, escherichia coli, non figurano nella tabella 5 del Dlgs 152/2006,  il fatto in esame non configura come reato.

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