Con la presente nota sono state stabilite le condizioni affinché, nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, la parte terminale del trasporto su strada possa essere effettuata da una impresa diversa da quella che ha effettuato la parte iniziale del tragitto.
Prima di esaminare tali condizioni si rende necessario precisare cosa si intende per trasporto intermodale.
Il trasporto multimodale è un servizio di trasferimento delle merci che utilizza diverse modalità di trasporto combinate fra loro al fine di avere un trasporto economico, affidabile e sostenibile, sfruttando quelli che sono i pregi insiti nelle diverse modalità di trasporto.
Nell’ambito del trasporto multimodale, che avviene con almeno due modalità di trasporto diverse, si inserisce il trasporto intermodale con il quale il trasporto della merce avviene con un unico contenitore ovvero attraverso contenitori che permettono il trasferimento della merce con unità di carico atte a poter essere utilizzate in diverse modalità di trasporto; si realizza così un trasporto senza rottura di carico; le unità di carico attraverso cui realizzare tale trasporto intermodale sono i container, i semirimorchi e le casse mobili.
La caratteristica di questa modalità di trasporto è che la merce viene sistemata in uno dei contenitori sopra elencati da dove non viene più mossa fino al raggiungimento della destinazione finale; tale trasporto, detto anche combinato quando coinvolge solamente due modalità, si svolge principalmente in due modi ovvero in un primo modo con l’ausilio del container che viene agganciato su di un autotreno, su un vagone ferroviario oppure sul ponte di una nave; un secondo modo , utilizzato per distanze brevi,prevede il carico della merce su un semirimorchio stradale con il quale la merce viene trasferita ad una stazione ferroviaria e di qui il successivo trasferimento avviene a mezzo treno sino alla stazione ferroviaria più vicina alla destinazione finale, e di qui viene percorso l’ultimo tratto nuovamente su strada.
Fatta questa dovuta precisazione sulle caratteristiche del trasporto intermodale, il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali, considerato i benefici ambientali connessi a tale modalità di trasporto nonché la necessità di garantire controlli efficaci, ha ritenuto che, nel rispetto delle disposizioni che regolano il trasporto di cose, l’impresa che esegue la parte terminale del trasporto su strada possa essere una impresa diversa da quella che esegue la parte iniziale, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
1) le imprese di autotrasporto che intervengono all’interno dello stesso trasporto intermodale devono essere iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nella stessa categoria d’iscrizione;
2) i codici EER relativi ai rifiuti trasportati devono essere contemporaneamente presenti nelle iscrizioni delle due imprese di autotrasporto;
3) i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di identificazione rifiuti di cui al DM 148/98, gestito con le modalità specifiche al punto 1), lettera v), della circolare del ministro dell’ambiente prot. N. GAB7DEC7812/98 del 4 agosto 1998.
Quest’ultima condizione merita un approfondimento in quanto viene richiamata la circolare ministeriale esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati rispettivamente dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n.145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n.148.
In particolare si richiama la lettera v) del punto 1, della circolare 4 agosto 1998, che disciplina l’utilizzo del formulario in tre casi particolari ovvero i casi di trasbordo con veicoli diversi (trasbordo totale), di trasbordo per motivi eccezionali (trasbordo parziale), di trasporto misto.
In particolare nel caso in cui, per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici, il trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi, gli estremi identificativi dei diversi trasportatori (nominativo, codice fiscale, numero autorizzazione Albo), dei diversi mezzi utilizzati (per esempio, targa automezzo), il nominativo del conducente e la firma di assunzione di responsabilità potranno essere riportati nell’apposito spazio riservato all’annotazione.
Poiché in tale evenienza le quattro copie del formulario risultano insufficienti in quanto i soggetti che partecipano alla movimentazione sono più di tre, sarà possibile conservare delle fotocopie dei formulari, fermo restando che il trasporto dovrà sempre essere accompagnato dagli originali del formulario.
A conclusione del trasporto gli originali dei formulari dovranno essere così distribuiti: due originali al produttore/detentore, un originale al trasportatore che consegna i rifiuti al
destinatario finale e un originale al destinatario finale che effettua le operazioni di recupero o smaltimento.
La lettera v) del punto 1, secondo capoverso, regolamenta poi il caso del trasporto misto, ad esempio gomma/ferrovia, gomma/nave, dove occorre specificare , nello spazio per le annotazioni del formulario, la tratta ferroviaria o marittima interessata e allegare al formulario stesso i documenti previsti dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario o marittimo.
Anche in questa fattispecie dato che le quattro copie del formulario risultano insufficienti in quanto i soggetti che partecipano alla movimentazione sono maggiori di tre, deve essere adottata la medesima procedura analizzata sopra per il trasbordo totale.
Dr. Gianpietro Luciano
2017-12-30
www.consulenzagestionerifiuti.it
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