RIFIUTI INERTI - LA QUALIFICAZIONE DI RIFIUTO NON VIENE MENO ATTRIBUENDO ALLO STESSO UN VALORE ECONOMICO - NOTA A CASS. 46586/2019

Con sentenza n. 46586/2019 la Cassazione conferma la necessità di rispettare i requisiti posti dall’art. 184-bis affinché si possa attribuire la qualifica di “sottoprodotto” ai rifiuti inerti.

Infatti, la Suprema Corte, ha confermato quanto contestato in merito alla attribuzione data dal produttore, modificando la qualificazione giuridica da “sottoprodotto” a “rifiuti inerti”, ritenendo nella fattispecie in oggetto, che “cedere rifiuti inerti a titolo oneroso non avrebbe comportato, per certo, la riutilizzazione in reinterri, riempimenti e simili sol perché questo costituirebbe l’oggetto sociale dell’ente, in forza di una presunzione assoluta.”, confermando pertanto il reato di cui all’art 256 comma 1, D.Lgs 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti.

Principio consolidato dalla S.C. è che il materiale in questione, una volta acquisita la natura di rifiuto in forza di elementi positivi (oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi, quale residuo di produzione) e negativi (assenza dei requisiti di sottoprodotto ai sensi dell’art. 184-bis) non viene meno in ragione di un mero accordo commerciale stipulato a tal fine con terzi e a prescindere dal valore economico dato al rifiuto.

Pertanto, può essere definito come “sottoprodotto”, solo se si dimostra la sussistenza di tutte le condizioni di cui all’art 184-bis, comma 1 del citato decreto, di seguito riportato:

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Come già affermato dalla S.C. (sentenze 10711/2009,17126/2015), tali condizioni devono sussistere contestualmente, inoltre, l'attività di demolizione edifici (o strade) non può essere definita un "processo di produzione" quale quello indicato dalla menzionata norma, con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti (Sez. 3, n. 33028 del 01/07/2015, n. 8848 del 18/01/2018). 

Il sottoprodotto deve provenire da un processo di produzione, finalizzato alla realizzazione di un qualcosa ottenuto attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali. Le attività di mera demolizione di manufatti non sono dunque finalizzate alla produzione di alcunché e non originano mai sottoprodotti, ma solo rifiuti - (Cass 8848/2018).


 22.02.2020

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