MUD - Modello Unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023 - SCADENZA SPOSTATA AL GIORNO 8 LUGLIO 2023

MUD - Modello Unico di dichiarazione ambientale per l’anno  2023

E’ pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 59 del 10 marzo 2023, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2023 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2023, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2022.

In base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 8 luglio 2023.

La pubblicazione degli allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2023 è demandata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che, a tal fine, pubblica i seguenti documenti:

DPCM 3 febbraio 2023   Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2023 recante l’approvazione del MUD per l’anno 2023

Allegato 1 Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale

- Allegato 2 Comunicazione rifiuti semplificata

- Allegato 3  Modelli Raccolta dati

- Allegato 4  Istruzioni per la presentazione telematica

Informativa sull’applicazione del DPCM 3 febbraio 2023 recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023 

Sintesi degli aggiornamenti 2023

Le modifiche apportate al modello vigente, utilizzato per le dichiarazioni presentate negli anni precedenti, si sono rese necessarie per consentire l’adeguamento a nuove disposizioni normative. In particolare, per garantire l’acquisizione delle informazioni necessarie per ottemperare agli obblighi di comunicazione in materia di rifiuti, si è reso necessario modificare il modello vigente al fine di introdurre:

- i dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati (regolamento 2002/92/UE);

- la metodologia comune e i requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari (decisione delegata 2019/1597/UE);

- la metodologia di raccolta dei dati provenienti dalle utenze non domestiche che possono conferire al di fuori del servizio pubblico di raccolta i propri rifiuti urbani, previa attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi (articolo 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006);

 - le nuove metodologie di calcolo contenute nella deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e nella determina ARERA n. 2 DRIF/2021;

- il dato dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) che effettuano il ritiro dei relativi RAEE “uno contro uno o uno contro zero” e che possono conferire direttamente all'impianto di trattamento questi rifiuti senza passare per il centro di raccolta comunale;

 - una voce dedicata alla bottiglie in PET in quanto la direttiva 2019/904/UE (direttiva SUP), ha introdotto specifici obiettivi di raccolta di bottiglie in plastica per liquidi alimentari (articolo 9, punto 1 e parte F dell’allegato).

Tali disposizioni sono state recepite nell’ordinamento nazionale con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 196 recante “Attuazione della direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente”.

A tal fine, sono state implementate le seguenti sezioni:

 - Sezione Anagrafica con l’inserimento di alcuni codici EER nella scheda RIC-riciclaggio;

 - Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione:

  • Scheda RU con inserimenti delle voci inerenti il quantitativo e il relativo volume di rifiuti accidentalmente pescati;
  • Scheda RT- Non Pub, nella quale i Comuni devono computare la quota di rifiuti urbani delle utenze non domestiche che hanno conferito al di fuori del servizio pubblico, all’interno dei loro dati di raccolta;
  •  Scheda Costi di Gestione, adeguata alla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e alla Determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
  •  Sezione inerente alla Raccolta differenziata in cui è stato inserito un campo per i rifiuti urbani da cucina e mensa provenienti dalle utenze domestiche, a seguito della decisione delegata 2019/1597/UE che ha introdotto la metodologia comune e i requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari

- Sezione Comunicazione Imballaggi, con inserimento della voce dedicata alla bottiglie in PET, a seguito dell’adozione della direttiva 2019/904/UE (direttiva SUP) che ha introdotto specifici obiettivi di raccolta delle bottiglie in plastica per liquidi alimentari (articolo 9, punto 1 e parte F dell’allegato). –

- Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, con inserimento del campo distributori che effettuano il ritiro “uno contro uno o uno contro zero” dei RAEE e che possono conferire direttamente all'impianto di trattamento senza passare per il centro di raccolta comunale.

Fonte: Ecocamere

Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

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