Il produttore di rifiuti e i precisi obblighi di accertamento, sentenza n. 35410 del 24 settembre 2021.

Il produttore di rifiuti e i precisi obblighi di accertamento, sentenza n. 35410 del 24 settembre 2021

Nella sentenza n. 35410 del 24 settembre 2021 della Corte di Cassazione, trova corretta applicazione il principio secondo cui “affidare rifiuti a soggetti terzi al fine del loro smaltimento comporta, per il soggetto che conferisce tale compito, obblighi di accertamento tra cui, in particolare la verifica dell’esistenza in capo al medesimo delle autorizzazioni e competenze necessarie per eseguire l’incarico”.

Nel caso in questione, il ricorrente aveva affidato ad altro soggetto, dietro compenso e in presenza di testimoni il compito di smaltire rifiuti speciali non pericolosi e nello specifico un bancone di legno prodotto da attività di impresa, senza verificare l’esistenza di una specifica autorizzazione ai fini del trasporto e dello smaltimento/recupero.

Breve ricostruzione del fatto: su una pubblicavia sarebbe stato rinvenuto l’abbandono di tali rifiuti configurandosi, secondo gli imputati, un deposito temporaneo, poi, dopo qualche giorno, gli stessi non si trovavano più nel luogo dove erano stati inizialmente rinvenuti ed erano stati smaltiti bruciandoli.

All’imputato è stato contestato l’abbandono di rifiuti svolto in attività d’impresa e l’aver affidato i rifiuti a terzi non autorizzati, ovvero a titolo di culpa in eligendo, per non aver richiesto e non essersi accertato delle autorizzazioni possedute dal terzo gestore, risultato poi essere non autorizzato al trasporto e di aver smaltito i rifiuti in modo illecito.

Pertanto, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, il produttore deve preventivamente accertarsi delle autorizzazioni del trasportatore e dell’impianto destinatario di cui si avvale.

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