e

Le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori  Ambientali possono utilizzare esclusivamente  veicoli nella propria disponibilità e di cui possano dimostrarne i titoli quali proprietà, usufrutto, leasing,locazione senza conducente, comodato, patto di riservato dominio,  e che siano stati valutati  idonei a trasportare  i rifiuti per i quali è stata richiesta iscrizione.

Tale piena ed esclusiva disponibilità dei veicoli si rileva sia dal D.M. n.120 del 3 giugno 2014 sia dalle delibere del Comitato nazionale che dalla modulistica predisposta dal medesimo; più precisamente l’art.15, comma 3, del decreto ministeriale suindicato dispone che la disponibilità dei mezzi rientra tra i requisiti per l’iscrizione laddove il modello di domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a)      attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell’impresa o dell’ente, circa l’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

b)      copia conforme all’originale della carta di circolazione dei veicoli la quale, laddove riporti un intestatario diverso dal richiedente l’iscrizione, deve essere accompagnata dalla documentazione prevista dalla normativa in materia di autotrasporto ( leasing, locazione senza conducente, comodato, patto di riservato dominio, usufrutto).

Da quanto sopra si evince che l’impresa è obbligata ad utilizzare esclusivamente i veicoli che abbia dichiarato nella propria disponibilità nell’ambito del procedimento di iscrizione o successivamente a seguito di integrazione del proprio parco veicolare e di conseguenza , qualora volesse utilizzare veicoli precedentemente iscritti all’albo da altra impresa, deve in primis acquisirne la esclusiva disponibilità e poi richiedere alla Sezione competente l’integrazione degli stessi nella propria iscrizione ovvero acquisendone evidenza nel proprio provvedimento autorizzatorio.

In conclusione, per quanto sopra, si ritiene che il trasporto di rifiuti non può essere svolto utilizzando mezzi riconducibili a due imprese diverse  seppur entrambe in possesso di iscrizione all’Albo; in altre parole il medesimo veicolo non può essere presente nel provvedimento di iscrizione di due diverse società.

Al riguardo si ricordi, altresì, che a differenza  del regime previgente (D.M.406/98) oggi non vi è più l’obbligo per l’impresa iscritta all’Albo che integra un veicolo di cui dimostri la disponibilità ma che nelle more risulti ancora associata all’impresa cedente, richiederne la preventiva cancellazione, in quanto sarà la Sezione regionale ad adottare un provvedimento d’ufficio di cancellazione del veicolo in oggetto per l’impresa cedente.     

Luciano Gianpietro

www.consulenzagestionerifiuti.it 

www.lucadalessandris.it 

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.

ALTRI ARTICOLI SIMILI
30-12 2023

Registri e Formulari rifiuti, modificate le sanzioni previste. Art. 258, comma 9-bis TUA


15-10 2023

Ammenda da 1.000 a 10.000 €. per rifiuti pericolosi la pena è aumentata fino al doppio.