Introdotto il divieto di abbandono dei mozziconi di sigarette, fazzoletti di carta e gomme da masticare

Il Collegato Ambientale approvato il 21/12/2015 - disegno di legge n. 2093-B - Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy  e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, come modificato dal Senato della Repubblica, introduce il divieto di abbandono dei mozziconi di sigarette e degli altri rifiuti di piccole dimensioni, quali: scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare:

 

ART. 40. (Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 232 sono inseriti i seguenti:

« ART. 232-bis. – (Rifiuti di prodotti da fumo). – 1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.

2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.

3. È vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

ART. 232-ter. – (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni). – 1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l’abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi »;

b) all’articolo 255, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio ».

 

A cura di Luca D'Alessandris

www.consulenzagestionerifiuti.it

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte,  è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.

ALTRI ARTICOLI SIMILI
30-12 2023

Registri e Formulari rifiuti, modificate le sanzioni previste. Art. 258, comma 9-bis TUA


15-10 2023

Ammenda da 1.000 a 10.000 €. per rifiuti pericolosi la pena è aumentata fino al doppio.