Il Responsabile Tecnico nel contesto del piu' ampio processo di riforma DELL' ALBO nazionale gestori Ambientali

Viene portata a compimento la riforma dei requisiti e della formazione del responsabile tecnico, in attuazione degli articoli 12 e 13 del Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014 n.120, attraverso  l’emanazione delle deliberazioni n.6 e n.7, entrambe del 30 maggio 2017, con le quali il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali ha riscritto, modificandole  radicalmente, le modalità attraverso le quali questa importante e centrale figura ,che più di ogni altro concorre a formare il requisito di idoneità/capacità tecnica richiesto alle imprese che si iscrivono all’Albo gestori ambientali, può conseguire l’idoneità professionale requisito indispensabile per assumere il ruolo di responsabile tecnico delle imprese medesime.

Va sottolineato che ciò si inserisce nell’ambito della più organica seppur complessa riforma dell’Albo nazionale gestori ambientali che, avviata il 7 settembre 2014 con l’entrata in vigore del DM 3 giugno 2014 n.120, pubblicato sulla G.U. del 23 agosto 2014 n.195, con il quale sono state  riscritte le attribuzioni e le modalità organizzative dell’Albo nonché i requisiti tecnici e finanziari che le imprese devono possedere, è poi proseguita con l’adozione, da parte del Comitato nazionale, di diverse delibere di attuazione del suindicato regolamento in applicazione del potere deliberante previsto dall’articolo 5 ( compiti e attribuzioni del comitato nazionale) del citato regolamento.

E’ fuori di dubbio che il raggiungimento dell’obiettivo di una maggiore qualificazione delle imprese che si iscrivono all’Albo non può prescindere dalla presenza e dalla formazione della figura professionale del responsabile tecnico che era ed è figura centrale del le imprese che si occupano di gestione dei rifiuti.

Per poter meglio delinearne la figura ed il ruolo che viene ad assumere nell’ambito della recente riforma si rende opportuno partire da un confronto tra la previgente disciplina normativa e quella attuale; l’abrogato regolamento 8 aprile 1998 n.406 già prevedeva, tra i requisiti di idoneità tecnica che le imprese dovevano possedere obbligatoriamente per potersi iscrivere all’Albo, la presenza di un responsabile tecnico senza però indicarne funzioni e responsabilità ma prevedendone solo l’equiparazione al legale rappresentante dell’impresa relativamente al possesso dei requisiti soggettivi.

Soltanto successivamente il Comitato nazionale con  Circolare del 21 aprile 1999, n.2866 ne enucleò, per la prima volta, alcune funzioni e correlate responsabilità  precisando che “ è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che devono garantire il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell’idoneità dei beni strumentali utilizzati”.

E ancora con la deliberazione del 27 settembre 2000 n.4 lo stesso Comitato nel disciplinare i contenuti dell’attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell’idoneità dei mezzi di trasporto di cui all’articolo 12, comma 3, lett.a) del regolamento 28 aprile 1988, n.406 (oggi abrogato), precisò che rientravano nelle attribuzioni del responsabile tecnico “il controllo e la verifica della permanenza delle caratteristiche dei mezzi di trasporto risultanti dalla perizia nonché il rispetto delle modalità di trasporto precisate nella medesima perizia in relazione alle diverse tipologie di rifiuti”.

Le principali novità introdotte dal regolamento n.120/2014, rispetto alla normativa previgente sopra descritta, sono enucleate all’ articolo 12 del regolamento che precisa  i compiti, le responsabilità ed i requisiti professionali del responsabile tecnico stabilendo che tra i suoi compiti rientrano:

“ porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa”.

A questi vanno aggiunti: a) attestare l’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare in fase di prima iscrizione ed in caso di integrazione del parco veicolare o di ampliamento dei codici rifiuti; b) effettuare e garantire la verifica ed il controllo permanente delle caratteristiche dei mezzi di trasporto oggetto dell’attestazione di idoneità nel periodo di validità ed efficacia dell’autorizzazione; d) comunicare al legale rappresentante dell’impresa e alla Sezione regionale competente l’eventuale venir meno dell’idoneità dei veicoli; e) certificare lo stato e la qualità delle attrezzature richieste per l’attività di bonifica dei beni contenenti amianto (cat.10) e dei siti contaminati (cat.9); garantire e attestare la formazione degli addetti ai centri di raccolta di rifiuti solidi urbani (cat.1 relativamente alla gestione dei centri di raccolta)

Vanno sottolineati tre importanti aspetti e cioè:

a)      tali compiti devono essere svolti dal responsabile tecnico in maniera effettiva e continuativa;

b)       il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio i compiti  e le responsabilità del medesimo;

c)       lo stesso Comitato nazionale potrà stabilire limiti all’assunzione contemporanea di più incarichi  qualora l’incarico venga attribuito ad un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa.

Per quanto concerne invece l’idoneità professionale, sempre nel periodo di vigenza dell’abrogato regolamento 406/98, veniva dimostrata, in alternativa al possesso di idonei titoli di studio (laurea o diploma), attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione e al superamento dei relativi esami tenuti da istituti accreditati dalle regioni; tali corsi sono stati istituiti e disciplinati dal Comitato nazionale con la deliberazione del 16 luglio 1999, n.3 contenenti  criteri e modalità  di svolgimento dei corsi di formazione per responsabile tecnici.

Il contesto normativo sopradescritto nel corso degli anni ha però mostrato evidenti criticità ed il suo superamento si inserisce nel più ampio disegno di riforma dell’Albo che ha  tra i suoi obiettivi proprio l’attribuzione di una reale professionalità del responsabile tecnico in relazione al ruolo centrale che lo stesso viene ad assumere. rispetto al regime previgente sopra descritto.

Norma principale che disciplina in maniera innovativa, rispetto al passato, la formazione  del responsabile tecnico è l’articolo 13 del regolamento n.120/2014 che riscrive completamente il percorso necessario  per poter acquisire l’idoneità professionale da parte del responsabile tecnico in quanto non prevede più che la stessa si consegua mediante la partecipazione ai corsi di formazione regolamentati dalla deliberazione già citata, ma mediante una verifica iniziale dell’idoneità del soggetto e, con cadenza quinquennale, attraverso verifiche successive che assicurino l’indispensabile aggiornamento in analogia con quanto già avviene per altre figure professionali quali il consulente Adr ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Rientra tra i compiti del  Comitato nazionale  stabilire contenuti, criteri e modalità di svolgimento di tali verifiche al fine di garantire un elevato livello di tutela ambientale; va sottolineato che la preparazione alle verifiche, sia iniziale che periodiche, è facoltativa in quanto potrà essere effettuata autonomamente da parte del candidato che potrà prepararsi sulla base di quanto stabilirà l’organo centrale dell’Albo oppure prendendo parte a corsi di formazione finalizzati a tale preparazione.        

Al riguardo va precisato che l’esenzione totale dalle verifiche sia iniziale che quinquennale è riservata ai soli titolari o legali rappresentanti di imprese iscritte che a far data dall’entrata in vigore della futura disciplina ricoprano anche l’incarico di RT e che abbiano maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per un periodo che verrà stabilito dal Comitato nazionale; un periodo transitorio viene concesso anche ai Responsabili tecnici in carica per i quali è previsto che potranno continuare a svolgere la propria attività per un periodo transitorio la cui durata non potrà essere superiore a cinque anni decorsi i quali dovranno sottoporsi comunque alla verifiche quinquennali.

Ed è in tale contesto riformatore codificato nelle norme del regolamento suindicato (fonte secondaria nel sistema delle fonti del nostro ordinamento giuridico) che si inseriscono le deliberazione del 30 maggio n.6 e n.7 del Comitato nazionale che,  riscrivendo completamente i requisiti professionali che dovranno possedere i futuri responsabili tecnici a decorrere dal 16 ottobre 2017, data di entrata in vigore della nuova disciplina, danno attuazione a quanto previsto dagli articoli 12 e 13  del regolamento 3 giugno 2014, n.120.

Dal raffronto tra la previgente normativa (articolo 4 della deliberazione n.3 del 16 luglio 1999) e quella vigente a far data dal 16 ottobre 2017 (articolo 1, comma 2, della deliberazione n.6 del 30 maggio 2017)   l’esperienza del RT può essere dimostrata con modalità analoghe alla pregressa normativa ( comma 2 lett.a,b, c) ma con un elemento di novità che si aggiunge a queste ultime  ovvero come dipendente dell’impresa che abbia svolto attività di affiancamento del responsabile tecnico ( comma 2 lett.d) attraverso una dichiarazione congiunta dell’interessato, del legale rappresentante e del responsabile tecnico in carica, utilizzando il modello contenuto nell’allegato B della deliberazione suindicata.

Ciò rappresenta  certamente un momento di rottura con il passato laddove il Comitato nazionale ha probabilmente fatte proprie le sollecitazioni provenienti dal tessuto imprenditoriale  affinché tale modalità di dimostrazione dell’esperienza venisse aggiunta tra quelle già previste dalla disciplina pregressa.  

Quanto sopra per la dimostrazione del requisito  dell’esperienza  va letto di pari passo con quanto stabilito dallo stesso articolo 1 della delibera n.6, che rimanda all’allegato A della medesima, per quanto attiene alla dimostrazione del  requisito del titolo di studio individuato per ciascuna categoria e classe di iscrizione.

A tal riguardo va innanzitutto  sottolineato che ai sensi dell’articolo 26, comma 4 del DM 120/2014 (disposizioni transitorie e finali)  fino all’emanazione delle disposizioni di competenza del Comitato nazionale, restano valide ed efficaci le disposizioni adottate dallo stesso organo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo; pertanto per i requisiti professionali del RT, anche  alla luce delle ultime delibere, restano valide le disposizioni della deliberazione n.3/1999 per i corsi di formazione ivi disciplinati che potranno continuare ad essere  svolti fino al 16 ottobre 2017 data di operatività della deliberazione n.6 del 30 maggio 2017.

Tale questione è stata anche oggetto di una   precedente  Circolare la n.227 del 14 marzo 2016 con la quale il Comitato nazionale oltre a ribadire sostanzialmente quanto sopra ha anche precisato che il solo possesso dell’attestato di partecipazione ai corsi di formazione di cui alla delibera n.3/1999 non esonera il soggetto interessato dall’obbligo di sostenere la verifica iniziale come si ricava dalla lettura combinata dell’articolo 13,comma1, del citato decreto 120/2014 e delle disposizioni dettate nella deliberazione n.6 del 30 maggio 2017; l’esonero dalla verifica iniziale ma non da quella periodica è previsto solo per coloro che alla data di entrata in vigore della delibera citata ricoprano già l’incarico di responsabile tecnico di impresa iscritta all’Albo (articolo 3 disposizioni transitorie e finali) laddove si precisa che il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data del 16 ottobre 2017 può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per i prossimi cinque anni.

Elemento innovativo introdotto dalla delibera succitata, rispetto a quanto disposto nella Circolare n.227 del 14 marzo 2016, è che i responsabili tecnici che operano in regime transitorio possono assumere ulteriori incarichi per altre imprese iscritte o che intendono iscriversi purchè nella stessa categoria, stessa classe o classe inferiore, senza adempiere all’obbligo delle nuove disposizioni e cioè senza  sottoporsi alla verifica iniziale mentre dovranno sostenere la prima verifica quinquennale di aggiornamento a far data del 2 gennaio 2021 ma non oltre il 16 ottobre 2022 (data di scadenza del regime transitorio). 

A sostegno della linea adottata lo stesso articolo 3  della delibera n.6 precisa, inoltre, che entro il 16 ottobre 2017, data di entrata in vigore della stessa, le eventuali istanze di nomina di responsabili tecnici devono essere istruite e deliberate dalle Sezioni regionali e provinciali ai sensi delle previgenti disposizioni.

E’ dispensato, invece, da ogni tipologia di verifica ovvero sia iniziale  che periodica il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto o ricopra contestualmente l’incarico di RT e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per un periodo non inferiore  a venti anni.

Per coloro che invece non potranno godere del regime di favore previsto dalle disposizioni transitorie e che pertanto intendono per la prima volta assumere il ruolo di responsabile tecnico scatta, a partire dal 16 ottobre 2017, il nuovo regime che prevede la necessità del superamento della verifica iniziale  che per le classi più basse, ovvero classe F per le categorie del trasporto (cat.1,4,5,) e per quella dell’intermediazione (cat.8) e la  classe E per le categorie della bonifica (9 e 10) non prevede più, come in passato, la necessità dell’esperienza; elemento quest’ultimo che soprattutto per le categorie delle bonifiche ha creato in passato non pochi problemi alle imprese che trovavano difficoltà a reperire sul mercato figure professionali che avessero, oltre al titolo di studio, anche anni di esperienza nello specifico settore di attività.

La deliberazione n.7 del 30 maggio 2017 contenente i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche di cui all’articolo 13 del DM 3 giugno 2014, n.120, al riguardo precisa nel comma 2 lettera c) che per poter essere ammessi alle verifiche è necessario, oltre al requisito della cittadinanza e al pagamento di un diritto di segreteria di importo pari a novanta euro, essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado; da tale obbligo però sono dispensati i responsabili tecnici di cui

all’articolo 3, comma 1, della deliberazione n.6 del 30 maggio 2017 ovvero tutti coloro che possono beneficiare del regime di favore del periodo transitorio.

Risulta evidente che tale opportunità va letta nell’interesse di tutti i responsabili tecnici che nel previgente regime normativo hanno conseguito il corso di formazione previsto dalla deliberazione n.3 del 16 luglio 1999 in mancanza del diploma di scuola secondaria di secondo grado o del diploma di laurea e che all’articolo 3 prevede che l’ammissione a tali corsi è preceduta da un test di ingresso finalizzato ad accertare il grado di cultura generale del candidato indipendentemente dal possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado; senza tale previsione molti degli attuali responsabili tecnici, scaduto il quinquennio del regime transitorio, non potendo in mancanza dell’idoneo titolo di studio partecipare alle verifiche periodiche, non avrebbero potuto continuare a svolgere tale ruolo.

La deliberazione citata dopo aver fissato, nell’articolo 1, le date e le sedi delle verifiche iniziali indicate nell’allegate A alla medesima, detta le norme procedurali per partecipare alle verifiche  stabilendo, nell’articolo 2, che le istanze di partecipazione devono essere inviate esclusivamente, pene l’improcedibilità della stessa, attraverso la piattaforma telematica prevista non prima del termine di sessanta giorni e non oltre il termine di quaranta giorni antecedenti la data di svolgimento che il candidato sceglie.

Tale iscrizione avviene mediante apposita registrazione sul sito web istituzionale dell’Albo indicando data, sede dell’esame ed il modulo per il quale intende sostenere la verifica; a questo riguarda si precisa che in fase di prima applicazione il candidato si può iscrivere per un solo modulo specialistico da sostenere nella sede di esame prescelta; il candidato sempre attraverso la piattaforma  telematica dedicata riceveranno conferma via mail dell’iscrizione con l’indicazione della data, della sede e del modulo oggetto della verifica.

L’esame si articola su quattro moduli così come declinati nell’allegato C della deliberazione n.6 del 30 maggio 2017, di cui uno comune e pertanto obbligatorio per tutte le categorie di iscrizione  ed altri quattro specialistici di cui uno per il trasporto (cat.1,4,5), uno per l’intermediazione (cat.8), uno per la bonifica dei beni contenenti amianto (cat.10),  ed uno per la bonifica dei siti contaminati (cat.9); lo stesso allegato C riporta i diversi argomenti sui quali verranno elaborati i quiz (oggi in fase di approvazione) e  che verranno successivamente pubblicati sul sito istituzionale dell’Albo, ed aggiornati periodicamente , e dai quali verranno poi estratti gli ottanta quiz che verranno somministrati ai partecipanti alle sedute di esame le cui prime date sono state già fissate dal Comitato Nazionale nell’allegato A alla delibera n.7 del 30 maggio 2017.

I quiz che verranno somministrati saranno a risposta multipla di cui quaranta relativi al modulo comune ed obbligatorio a tutte le categorie e quaranta relativi ai moduli specialistici corrispondenti alle diverse categorie di iscrizione all’albo; i punteggi ed il risultato finale da cui dipenderà il giudizio di idoneità dei candidati sono assegnati secondo criteri stabiliti nell’articolo 4 della deliberazione suindicata così come le modalità di svolgimento delle verifiche sono indicate nell’allegato B a cui l’articolo medesimo rimanda.

La composizione della commissione di esame è disciplinata dall’articolo 3 della delibera da cui si evince che la stessa si identifica con la Sezione regionale sede della verifica implementata da un componente esterno designato dal Comitato nazionale.

Su tale ultimo punto sorge il dubbio se tale membro esterno verrà scelto tra i  diciannove componenti il Comitato nazionale oppure potrà essere un soggetto esterno all’organo centrale dell’Albo ed in tale caso, a mio sommesso avviso, andranno individuate i requisiti che lo stesso dovrà possedere per assumere tale ruolo.  

L’idoneità che verrà conseguita mediante la verifica iniziale avrà validità cinque anni a decorrere dalla data di superamento della verifica stessa; i nominativi dei candidati risultati idonei verranno poi pubblicati sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali con contestuale rilascio di apposito attestato.

Coloro che non supereranno la verifica per il medesimo modulo potranno ripresentare domanda di partecipazione e sostenere di nuovo l’ esame non prima però che siano decorsi sessanta giorni dalla comunicazione dell’esito negativo.

Per le verifiche di aggiornamento periodiche quinquennali viene stabilito che le stesse possono essere sostenute a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità.

Dal 16 ottobre 2017 sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle varie deliberazioni che sono state adottate dal Comitato nazionale a partire dal 1999 e fino al 2010 tutte contenenti, per le diverse categorie di iscrizione all’albo, i requisiti ed i criteri del responsabile tecnico.

A questo punto potrebbe ritenersi concluso il percorso di riforma sancito dagli articoli 13 e 14 del decreto ministeriale 3 giugno 2014 n.120 ed attuato dal Comitato nazionale con i propri atti deliberativi con la sola eccezione della disposizione contenuta nel comma 6 del citato articolo12 dove viene stabilito che l’incarico di  responsabile tecnico può essere ricoperto anche da un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa; in tale casi spetta al Comitato stabilire i criteri ma soprattutto i limiti numerici per l’assunzione degli incarichi.

Al riguardo occorre far memoria di quanto accaduto nel periodo 2011/2012 dove l’inserimento di un limite numerico all’assunzione di incarichi del responsabile tecnico, limitatamente alla categoria dell’intermediazione dei rifiuti (cat.8),portò all’impugnazione delle due delibere innanzi al Tar del Lazio da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Chimici che determinò un giudicato sfavorevole all’Albo con l’emissione, da parte dell’organo di giustizia amministrativa, per ben due volte, di ordinanze di annullamento parziale dell’efficacia degli atti deliberativi dell’organo centrale dell’Albo gestori ambientali.

In particolare  la deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 recante “ criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti” veniva impugnata nella parte  in cui stabiliva che il responsabile tecnico può essere “ un professionista esterno all’organizzazione dell’impresa che ricopra lo stesso lo stesso incarico per non più di dieci imprese iscritte all’Albo”.

In particolare il Tar del Lazio, II Sezione Bis, con sentenza n.2013/2012 annullava l’articolo 2, comma 1, lettera d) della deliberazione impugnata cioè limitatamente alla  parte concernente la predetta limitazione numerica all’assunzione dell’incarico di responsabile tecnico.

Il Comitato nazionale al fine di adeguare  la disposizione sopra indicata oggetto del giudicato dell’organo di giustizia amministrativa emanò una successiva delibera, la n.4 del 18 aprile 2012 con la quale veniva modificato l’articolo 2, comma1, lettera d) sostituendo la versione originaria prevista dalla deliberazione  del 15 dicembre 2010, n.2 con la seguente “ un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa che ricopra lo stesso incarico contemporaneamente per non più di quaranta imprese iscritte all’Albo, delle quali non più di cinque iscritte nella classe a), non più di dieci iscritte nella classe b), non più di venti iscritte nella classe c) e non più di trenta iscritte nella classe d).

Ma anche questa seconda deliberazione, a correzione della precedente, fu oggetto di analogo ricorso da parte del medesimo ricorrente innanzi al Tar del Lazio, con analoga pronuncia di annullamento.        

 

Gianpietro Luciano esperto in legislazione sui rifiuti           

www.consulenzagestionerifiuti.it

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