Deliberazione del 23/01/2017 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: proroga dei termini previsti

Con questa deliberazione del 23 gennaio 2017 il Comitato nazionale torna ad adottare un provvedimento sulla spinosa questione dell’iscrizione all’Albo gestori ambientali delle imprese che intendono esercitare il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri iscrivendosi alla categoria 6 di cui all’articolo 8, comma 1, lettera f) del decreto 3 giugno 2014, n.120, del Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare.

Più precisamente, vista la deliberazione n.3 del 13 luglio 2016 recante criteri, requisiti e modalità per l’iscrizione all’Albo  nella categoria 6 per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti sul territorio italiano, il Comitato interviene, in particolare sull’articolo 5, comma 1,della suindicata delibera nella parte in cui dispone che le imprese in possesso della ricevuta d’iscrizione rilasciata in applicazione delle abrogate deliberazioni n.3 del 22 dicembre 2010 e n.1 del 16 gennaio 2012, debbano presentare la domanda di iscrizione con i requisiti previsti dalla nuova deliberazione entro il termine di 120 giorni dalla entrata in vigore della stessa e quindi entro il 13 febbraio 2017.

Il Comitato nazionale preso atto che sia le rappresentanze diplomatiche sia diverse associazioni di categorie dell’autotrasporto di alcuni Stati dell’Unione europea hanno evidenziato le difficoltà da parte delle imprese a rispettare il termine indicato per la presentazione della documentazione dall’articolo  5, comma 1, della deliberazione n.3 del 13 luglio 2016 nonché, considerato che anche diverse Sezioni regionali hanno constatato che solo poche imprese tra le numerose in possesso della ricevuta d’iscrizione rilasciata ai sensi della pregressa disciplina, sono state in grado di produrre la documentazione richiesta, ha ritenuto necessario prevedere una proroga del termine previsto dall’art.5, comma 1, della deliberazione n.3 del 13 luglio 2016, spostando tale termine dal 13 febbraio 2017 al 15 maggio 2017.

In conclusione con la deliberazione in commento viene modificato il regime transitorio per le imprese già in possesso della ricevuta di iscrizione rilasciata ai sensi della pregressa e abrogata deliberazione al fine di adeguarsi alle disposizioni della nuova deliberazione validità della ricevuta rilasciata.

 Dr. Gianpietro Luciano

 Già Segretario Sezione regionale Albo gestori ambientali del Lazio        

27/01/2017

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