Con la circolare n.1201 del 12 dicembre 2016 il Comitato nazionale Albo gestori ambientali fornisce una interpretazione estensiva di una precedente e risalente circolare e più precisamente la n.5130/1999 con la quale, limitatamente all’attività di trasporto rifiuti, veniva regolamentata la modalità di dimostrazione del requisito di idoneità tecnica per i consorzi di imprese che svolgono attività imprenditoriale diretta.
In particolare l’idoneità tecnica di cui all’articolo 11,comma1, lettera b) del DM 120/2014 per i consorzi di imprese che svolgono attività imprenditoriale diretta nel trasporto dei rifiuti può essere dimostrata mediante la disponibilità esclusiva dei veicoli di proprietà dei consorziati (cfr circolare n.5130/1999)
Il Comitato nazionale, quindi, con la circolare n.1201 del 12 dicembre 2016 estende tale modalità di dimostrazione dell’idoneità tecnica anche ai consorzi che intendono iscriversi per le attività di bonifica ovvero alla categoria 10 (bonifica dei beni contenenti amianto) e alla categoria 9 (bonifica dei siti contaminati) potendo anche esse dimostrarlo mediante la disponibilità esclusiva delle attrezzature di proprietà dei consorziati.
Dr. Gianpietro Luciano, già Segretario Sezione regionale Albo gestori ambientali del Lazio
obbligo isCRIZIONE all'albo per trasporti occasionali, sentenza N.44438 27/09/17 corte cassazione
20/10/2017: APERTE LE ISCRIZIONI PER VERIFICHE DI IDONEITa' DEL RESPONSABILE TECNICO
Iscrizione ALBO Gestori Ambientali: requisito di partecipazione e noin di esecuzione delle gare pubbliche