al via il restyling dell albo gestori ambientali

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI:AL VIA IL RESTYLING DAL 7 SETTEMBRE2014 IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO

 

Raccogliendo l’invito del Dr. Luca D’Alessandris curatore del sito, stimato professionista e soprattutto cultore della materia della gestione dei rifiuti, a partire da questo numero fornirò un contributo su compiti, funzioni e procedure dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla luce del D.M. 3 giugno 2014 n.120 recante: “ Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”, pubblicato sulla G.U. n.195 del 23 agosto 2014.

Lo scopo di tale mio impegno è esclusivamente divulgativo nell’interesse del sistema impresa al fine di fornire a tutte quelle realtà imprenditoriali di produttori, trasportatori, intermediari e gestori di impianti di trattamento di rifiuti, le informazioni ed ogni elemento utile che attengono alla complessa e spesso disarticolata normativa sulla gestione dei rifiuti.

Con questo primo contributo verranno messi in evidenza gli aspetti salienti ed innovativi del nuovo Regolamento riservandoci di analizzare nel dettaglio le singole disposizioni normative in cui si articola il D.M.120/2014.

L’Albo, di cui quest’anno ricorre il ventennale,, rappresenta da sempre un importante strumento di qualificazione delle imprese del settore e che ha i suoi principale punti di forza nell’essere uno strumento di trasparenza e quindi un punto di riferimento per imprese, cittadini e pubbliche amministrazioni, che ha raggiunto il suo punto più alto con la pubblicazione on line dell’elenco  delle imprese iscritte consentendone la libera fruibilità sul sito web www.albogestoririfiuti.it, fornendo per tutte le imprese iscritte importanti informazioni quali i dati anagrafici, le attività per le quali sono autorizzate (categorie e classi), tipologie di rifiuti che possono gestire, veicoli e attrezzature nella propria disponibilità..

Punto di partenza e fonte primaria del sistema normativo Albo è certamente l’art.212 del D.lgs 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 5 laddove dispone che l’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei medesimi.

Come già evidenziato sopra procederemo ora ad un breve ed esemplificativo excursus degli aspetti salienti dell’articolato in oggetto riservandomi poi di intervenire nei successivi contributi con una analisi più dettagliata e puntuale delle nuove disposizioni.

Va innanzitutto sottolineato che le disposizioni regolamentari si inseriscono in un processo riformatore avviato con il D.lgs.205/2010 (terzo correttivo al D.lgs.152/06)  che ha recepito la vigente Direttiva comunitaria 2008/98 CE che rappresenta la disciplina principe del sistema normativo comunitario e nazionale; in particolare il D.M.120/2014 rappresenta un momento di sintesi tra l’esigenza di semplificazione amministrativa (ormai comune denominatore di ogni intervento legislativo e forte esigenza particolarmente sentita dal sistema impresa soprattutto in questa fase di difficile congiuntura economica che stiamo vivendo) e la necessità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente attraverso una maggiore qualificazione delle imprese che si iscrivono all’Albo (in particolare la qualificazione della figura del responsabile tecnico).

Per semplicità espositiva esemplificativa e non esaustiva enumeriamo per aggregati i punti salienti della riforma:

a)      Riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi che passano da novanta (90) giorni a sessanta (60) giorni per le procedure di iscrizioni ordinarie, rimangono di trenta (30) giorni  invece per le procedure semplificate; nel caso di rinnovi delle iscrizioni i tempi istruttori sono ridotti della metà e l’interessato presenta alla sezione regionale solo una autocertificazione con la quale attesta la permanenza  dei requisiti previsti (fino ad oggi invece la domanda di rinnovo andava corredata da tutta la documentazione prevista in sede di prima iscrizione).

b)      Razionalizzazione e accorpamento delle categorie di iscrizione ovvero le imprese iscritte con procedure ordinarie per la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi (cat.5 e 4) possono svolgere l’attività di trasporto dei propri rifiuti (cat.2bis ex art.212 comma 8) e di trasporto dei Raee (cat.3bis) senza la necessità di ulteriori iscrizioni; inoltre non sussiste l’obbligo  di iscrizione per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti (cat.6) per le imprese iscritte nelle categorie del trasporto; chiaramente, in entrambe le fattispecie sopra descritte, ciò è possibile qualora lo svolgimento delle ulteriori attività oltre quelle per cui sono iscritte non comportino variazioni della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti per le quali l’impresa è iscritta.

c)      Razionalizzazione delle disposizioni relative ai requisiti soggettivi ovvero le imprese sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione coatta o altre procedure analoghe) durante il periodo di efficacia e validità delle proprie autorizzazioni, non saranno più oggetto di cancellazione dall’Albo come nella previgente normativa (ex D.M.406/98) ma ,al contrario, potranno continuare  l’attività; tali fattispecie saranno quindi ostative all’iscrizione dell’impresa soltanto in sede di prima iscrizione. Altra novità di rilievo è che  non costituiscono più causa ostativa all’iscrizione/rinnovo le condanne penali passate in giudicato del titolare/legale rappresentante e del responsabile tecnico, qualora siano decorsi dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza, rimanendo confermate, invece, quali cause esimenti la sospensione condizionale della pena, la riabilitazione e la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria (ex L.689/91).

d)     Documentazione da allegare all’istanza ovvero a partire dal 7 settembre per i veicoli che effettuano il trasporto dei rifiuti non è più richiesta la perizia giurata redatta da un professionista (ex D.M.406/98) ma solo una attestazione dell’idoneità dei mezzi in relazione alla tipologia dei rifiuti da trasportare, redatta dal responsabile tecnico dell’impresa o dell’ente. Appare chiaro l’intento del legislatore che con tale nuova disposizione ha voluto ribadire e consolidare la figura chiave e centrale del responsabile tecnico che viene ora chiamato ad attestare fin dall’inizio (sia in sede di iscrizione sia in sede di inserimento nuovo veicolo)l’idoneità tecnica dei veicoli in disponibilità dell’impresa e non solo garantirne l’efficienza come avveniva in vigenza del D.M. 406/98 ora abrogato.

e)      Semplificazioni e riduzione dei costi: in tale ottica, oltre al risparmio del costo delle perizie di cui sopra, saranno da oggi in poi le Sezioni regionali ad acquisire d’ufficio i documenti/certificati che possono essere reperiti presso le altre pubbliche amministrazioni (iscrizione al Ren, iscrizione all’albo degli autotrasportatori di merci in conto terzi, casellario giudiziale, regolarità contributiva).Altra importante innovazione è quella in base alla quale tutte le variazioni anagrafiche relative a organi sociali, sede legale, trasformazioni giuridiche, denominazione sociale, non vengono più comunicate dalle imprese alle sezioni regionali (con riduzione dei costi di diritti di segreteria e imposta di bollo) ma trasmesse telematicamente dal registro delle imprese alle Sezioni stesse che entro 30 giorni provvedono a recepire tali modifiche dandone comunicazione all’impresa.

 

Dr. Gianpietro Luciano Segretario della Sezione Regionale del Lazio- Albo Nazionale Gestori Ambientali-         

       

 

 

sito a cura di Luca D'Alessandris

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