Cartucce toner

Purtroppo è sempre più frequente l’errata gestione delle cartucce toner ed ink-jet esauste da parte dei detentori-utilizzatori, mi riferisco principalmente alle aziende private e pubbliche che hanno l’obbligo di rispettare pedissequamente la normativa sui rifiuti, dalla qualificazione giuridica di “rifiuto”, al deposito temporaneo fino alla pre-verifica delle autorizzazioni dei trasportatori e recuperatori, anche in considerazione della corresponsabilità penale ed amministrativa posta dall’art. 188 - Responsabilità della gestione dei rifiuti - D.Lgs. 152/2006 ;
a tale proposito, ricordo che la definizione di rifiuto data dal Legislatore con il D.Lgs. 152/2006, art. 183, lett. a), è: « rifiuto : qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi»;
il detentore si disfa di un oggetto nel momento in cui destina lo stesso ad attività di recupero, attraverso ditte specializzate ed autorizzate (!) intende recuperare (ridare nuova vita a) quell’oggetto, al fine di riutilizzarlo nuovamente, salvo però sottoporlo ad operazioni di trattamento.
L’attività posta in essere dalle ditte di rigenerazione delle cartucce, è considerata attività di recupero di rifiuti, in quanto, l’oggetto cartuccia toner o ink-jet, una volta esaurita non è più in grado di funzionare, e solo attraverso una revisione e manutenzione della stessa, che prevede anche la sostituzione di parti danneggiate o logorate , anche per mezzo di sofisticate tecnologie, potrà essere riempita di inchiostro e riutilizzata nuovamente per stampare.
Affinché un rifiuto cessi di essere tale (ai sensi dell’art. 184-ter, D.Lgs. 152/2006) deve essere sottoposto ad un’operazione di recupero, riciclaggio e/o preparato per il riutilizzo, e rispondere ai requisiti del citato articolo;
a tal proposito la Suprema Corte ha chiarito che «le materie prime seconde (m.p.s.) sono soggette alla normativa sulla gestione dei rifiuti sino al loro recupero completo, coincidente con il momento in cui non occorrono ulteriori trasformazioni per il successivo uso.» ( Cass. 38495/2007);
giova sottolineare il ruolo che il possessore dell’oggetto (nella fattispecie cartuccia esausta) ha nel momento in cui deve scegliere la destinazione dello stesso, ne deriva la qualificazione giuridica dell’oggetto posseduto, in funzione dello stato d’uso in cui si trova, della potenziale riutilizzabilità e della destinazione che intende dare, deve cioè qualificarlo rifiuto o sottoprodotto;
se lo destina all’attività di rigenerazione, si configura un’attività di recupero, pertanto lo qualifica “rifiuto”;
se lo riutilizza tal quale, senza sottoporlo ad alcun preventivo trattamento, la qualificazione data è di “sottoprodotto”, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni poste dall’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006.
Non può configurarsi pertanto il “sottoprodotto” semplicemente perché l’oggetto è sottoposto a propedeutiche attività di trattamento, quali la «verifica di funzionalità e ricarica del toner, dell’inchiostro o nastro inchiostrato» (13.20.3, Allegato 1, al D.M. 05/02/1998).
Nel rispetto del principio della “tassatività” , (in attesa di un nuovo decreto sul recupero dei rifiuti non pericolosi) il recupero delle cartucce esauste è disciplinata nell’Allegato 1 – Sub. 1 , al D.M. 05/02/1998, al cui Punto di Recupero 13.20, la classificazione data è CER 08.03.18 Toner di stampa, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17* e CER 16.02.16 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15* ; preferibile applicare il CER 16.02.16, più rappresentativo del componente rimosso “cartuccia esausta” da una apparecchiatura elettronica, anziché il CER 08.03.18, rappresentativo più che altro della polvere “toner” contenuto in quantità molto esigua nella cartuccia ormai esausta.
Con il D.M. 22.10.2008 “Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 195, comma 2,lettera s-bis) del Decreto Legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti.” (Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2008, n. 265), il Ministero ha agevolato il trasporto delle cartucce toner presso gli impianti autorizzati al trattamento, esonerando i produttori dall’accompagnare il rifiuto con il prescritto F.I.R., «a condizione che siano destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.», sostituendolo con il D.D.T. commerciale ex D.P.R. 472/96.
Viene pertanto ribadito la qualificazione giuridica di “rifiuto” e l’obbligo di avvalersi di recuperatori-rigeneratori autorizzati al trattamento ex artt. 208, 214 e 216, D.Lgs. 152/2006.

Naturalmente, in tale ultimo caso, non è richiesta un’autorizzazione al trasporto (iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali), richiesta invece nel caso in cui il trasporto avviene per conto terzi (ex art. 212, comma 5, D.Lgs 152/2006) o se avviene “in conto proprio” da titolari di impianti di trattamento/recupero, in quanto attività complementare ed accessoria a quest’ultima.
Con sentenza n. 23971/2011, la Corte di Cassazione ha ribadito la corresponsabilità del produttore dei rifiuti che non si avvale di soggetti autorizzati, non ottempera alla preventiva verifica di tutte le autorizzazioni e che non si accerti dell’effettiva ed oggettiva attività di recupero o smaltimento dei rifiuti prodotti, principi posti dall’art. 178, comma 3,D.Lgs. n. 152 del 2006;
così la sentenza: «Il concetto di “coinvolgimento” trovava specificazione nelle disposizioni poste dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 10 ed attualmente D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 188 (fatte salve le ipotesi di concorso di persone nel reato), ma la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha specificato che anche la mera osservanza delle condizioni di cui all'art. 10 non vale ad escludere la responsabilità dei detentori e/o produttori di rifiuti allorquando costoro si siano "resi responsabili di comportamenti materiali o psicologici tali da determinare una compartecipazione, anche a livello di semplice facilitazione, negli illeciti commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti" (vedi Cass., Sez. 3", 6.2.2000, n. 1767, Riva) ».

Il legale rappresentante di una società è titolare di una posizione di garanzia , è tenuto a vigilare che i dipendenti o sottoposti o delegati osservino le norme in materia ambientale. La responsabilità per la gestione non autorizzata di rifiuti scaturisce anche da comportamenti che violino i doveri di diligenza, per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione. ( Cass. 19332/2009)

Pertanto, il produttore dei rifiuti (nella fattispecie cartucce esauste) deve preventivamente verificare la validità delle autorizzazioni dei gestori (trasportatore, recuperatore o intermediario), stipulare un contratto con l’appaltatore del servizio, che preveda tutte le condizioni di legge (la classificazione dei rifiuti, le diverse autorizzazioni dei soggetti coinvolti , le modalità di svolgimento del servizio, le operazioni di recupero o smaltimento a cui sono destinati), emettere il formulario di identificazione dei rifiuti per il trasporto, tenere il registro di carico e scarico ed elaborare denuncia annuale (MUD), se ne ricorrono le condizioni.


18/06/2014

A cura di Luca D'Alessandris

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