LA CASSAZIONE CONFERMA IL DIVIETO DI MISCELAZIONE TRA RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.

Le sentenze 15305/2020 e 4976/2019 della Corte di Cassazione pongono l’attenzione sulla questione relativa alla miscelazione dei rifiuti, in particolare tra rifiuti pericolosi e non pericolosi in violazione del divieto di cui all’art 187 del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006, per cui si applicano le pene e le sanzioni previste dall’art 256 comma 5 dello stesso decreto.

Nella prima sentenza, 15305/20, partendo dalla disposizione di sequestro preventivo di un terreno su cui è stata realizzata una discarica abusiva, il Tribunale del riesame, ai fini della configurabilità del reato ha messo in evidenza la notevole quantità di rifiuti presenti nell’area e la loro eterogeneità. Di fatto, sono stati rinvenuti rifiuti di tipologia diversa con codici identificativi differenti come imballaggi in plastica, in legno, pneumatici, metalli ferrosi e non, materiale proveniente dalla frantumazione di autovetture (plastica, gomme, imbottitura, tessuti, cavi elettrici) miscelati a rifiuti di altra natura alcuni dei quali pericolosi come batterie esauste al piombo, un veicolo fuori uso e una lampada al neon.

La miscelazione di rifiuti è vietata ai sensi del su richiamato art. 187 e consiste nella “mescolanza volontaria o involontaria di due o più tipi di rifiuto aventi codice identificativo diverso in modo da dare origine ad una miscela per la quale non è previsto uno specifico identificativo”.

Anche nella sentenza 4976/2019, all’imputato è stata contestata la violazione dell’art 187 del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006, in quanto, effettuava attività non consentita di miscelazione di rifiuti, in particolare, nella fase di compattazione mescolava rifiuti relativi ad autovetture rottamate, nello specifico, mescolando tra loro rifiuti pericolosi aventi caratteristiche di pericolosità diverse e rifiuti non pericolosi.

La Corte, infatti, dai verbali di sopralluogo , ha rilevato che il compattamento degli autoveicoli avveniva senza la preventiva bonifica e quindi con la miscelazione di rifiuti anche pericolosi (olii e liquidi contenuti nelle autovetture), situazione dimostrata anche dal fatto che i pacchi pressati di autovetture, presentavano “percolazioni oleose” derivanti dal fatto che nelle carcasse dei veicoli compattati erano presenti parti che sarebbero dovute essere eliminate con le operazioni preventive di messa in sicurezza.

Pertanto, anche con questa sentenza, alla stregua del divieto di miscelazione non rispettato dall’imputato e considerato che la miscela che deriva dalla mescolanza (sia essa volontaria o no) di rifiuti aventi codici identificativi diversi (rottami di autovetture, olii e liquidi contenuti nelle autovetture) non può essere caratterizzata da uno specifico codice identificativo.

16/06/2020

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Riportiamo, di seguito l’Art 187 del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006:

Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208209 e 211 a condizione che:

  1. a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
  2. b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208209 e 211;
  3. c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).

2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.

3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge.

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