Albo Gestori Ambientali: ulteriori novita

Con la deliberazione n.4 del 22 marzo 2017 il Comitato nazionale  dell’albo, visto l’articolo 9-bis della delibera n.1 del 10 febbraio 2016, il quale prevede che i provvedimenti d’iscrizione, di variazione e di rinnovo siano acquisiti elettronicamente dall’impresa mediante l’area riservata del portale dell’Albo, ha provveduto a sostituire, per ciascuna categoria di iscrizione, le prescrizioni riguardanti la tenuta e le conservazione dei provvedimenti riportate nei provvedimenti medesimi.

In particolare i provvedimenti di iscrizione relativi alle categorie del trasporto, categorie dalle 1 alla 6, devono riportare la seguente prescrizione:”durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento di iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.r. 28 dicembre n.445, con la quale si attesta  che il provvedimento è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Alno nazionale Gestori Ambientali. Per la categoria, relativamente alla gestione dei centri di raccolta dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto del Matt 8 aprile 2008 e s.m.i., viene precisato che il provvedimento acquisito elettronicamente con le modalità sopra descritte, deve essere conservato presso il centro di raccolta stesso.

Analogamente questa deliberazione modifica le prescrizioni dei provvedimenti anche delle categorie di iscrizione degli intermediari, cat.8, così come quelle delle attività di bonifica dei beni contenenti amianto, cat.10, e della bonifica dei siti contaminati, cat.9, precisando che per la categoria degli intermediari il provvedimento, sempre acquisito telematicamente dal portale, deve essere conservato presso la sede legale del soggetto iscritto, mentre per le due categorie delle bonifiche il provvedimento va conservato  presso il cantiere  ove si svolgono le attività di bonifica  dei siti oggetto dell’iscrizione.

Lo stesso Comitato Nazionale interviene poi con due Circolari relativamente alle istanze di rinnovo presentate dalle imprese e più precisamente con la circolare n.413 del 6 aprile 2017, richiama quando stabilisce l’articolo 22, comma 1, del D.M. 3 giugno 2014, n.120, ovvero che le imprese e gli enti iscritti all’Albo sono tenuti a rinnovare ogni 5 anni, a decorrere dalla data di efficacia dell’iscrizione, presentando un’autocertificazione, resa alla Sezione regionale o provinciale ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, con la quale si attesti la permanenza dei requisiti previsti.

 

 

 

 

 

Lo stesso articolo 22 dispone, al comma secondo, che la domanda di rinnovo dell’iscrizione deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell’iscrizione.

Il Comitato con la Circolare in commento interviene proprio su questo ultimo punto chiarendo che detto termine è finalizzato a consentire alla Sezione l’espletamento dell’istruttoria relativa al rinnovo dell’iscrizione senza che si crei una interruzione temporale tra l’iscrizione ed il rinnovo stesso.

Per cui tali domande di rinnovo dell’iscrizione possono essere accolte solo se presentate nell’arco temporale uguale o inferiore al termine di cinque mesi previsto dal regolamento per cui se la domanda di rinnovo viene presentata successivamente al suddetto termine di cinque mesi, il rinnovo dell’iscrizione,dovendo tener conto dei tempi necessari per il relativo procedimento, potrà essere ottenuto oltre il termine di scadenza dell’iscrizione, con la conseguenza che, una volta scaduto detto termine,fino alla notifica del provvedimento di rinnovo le attività oggetto del’iscrizione non potranno essere svolte.

Analogamente tale regola verrà applicata al rinnovo dell’iscrizione nella categoria 2-bis per la quale le imprese e gli enti iscritti ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b) del regolamento,presentano la comunicazione di rinnovo dell’iscrizione ogni dieci anni.

Sempre il 6 aprile 2017 con la Circolare n.411 il Comitato Nazionale fornisce chiarimenti in merito ai rapporti in essere dell’impresa iscritta in una determinata categoria e relativa classe, la quale, in sede di rinnovo dell’iscrizione, debba posizionarsi, in applicazione dei diversi requisiti previsti dalla deliberazione n.5 del 3 novembre 2016 (in vigore dal 1 febbraio 2017), in una diversa classe o sottocategoria specifica rispetto alle precedenti; in queste ipotesi viene stabilito che il rinnovo non produce effetti risolutivi per il soggetto iscritto relativamente ai rapporti già in essere con i terzi fino al termine dei rapporti stessi.         

 Dr. Gianpietro Luciano 

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