IL COLLEGATO AMBIENTALE ESCLUDE IL COMMERCIO AMBULANTE PER I RIFIUTI DI RAME, METALLI FERROSI E NON FERROSI

     L'art. 30 del disegno di legge 2093-B - Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy  e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, come modificato dal Senato della Repubblica, pone fine alla dibattura applicazione dell'art. 266, comma 5 del D.Lgs 152/2006 ai "robiveccchi" che raccolgono rottami ferrosi e non, compreso il rame, escludendone per essi l'agevolazione.

     Il provvedimento inserisce il comma 1-bis all'art. 188 Responsabilità della gestione dei rifiuti del D.Lgs 152/2006: 

« 1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all’articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all’articolo 266, comma 5 ».

     Ne scaturisce l'applicabilità del citato articolo, solo ed esclusivamente per ciò che non è rame, metalli ferrosi e non ferrosi, quest'ultimi dovranno iscriversi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, a tale scopo, necessitano urgenti disposizioni ministeriali volte a fare chiarezza sulle modalità operative di iscrizione.

     Un'ultima sentenza della Cassazione (Sez. Penale III, n. 37634/2015) confermava l'applicazione della norma agevolatrice: "Come più volte affermato da questa Corte, in materia di rifiuti, il reato di cui all'art. 256, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che sanziona le attività di gestione compiute in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo D.Lgs. è configurabile nei confronti di chiunque svolga tali attività anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e non sia caratterizzata da assoluta occasionalità, salva l'applicabilità della deroga di cui al comma quinto dell'art. 266 del D.Lgs. 152 del 2006, per la cui operatività occorre che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio."

     Il provvedimento, impone al produttore/detentore di rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi, di avvalersi dei soggetti autorizzati per la loro gestione, escludendo, di fatto, la possibilità di conferirli ai "robivecchi" non autorizzati.

 

 

A cura di Luca D'Alessandris

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